Cassazione Civile, Ordinanza n. 22084/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite nasce da un contratto di compravendita del 30 giugno 2010 avente ad oggetto numerosissime opere d'arte. La curatela del fallimento della società venditrice ha convenuto in giudizio la società acquirente chiedendo, in via principale, l'accertamento della simulazione assoluta del contratto; in subordine, la risoluzione per inadempimento dell'acquirente; in ulteriore subordine, la nullità per illiceità della causa; e comunque la restituzione delle opere e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello di Roma, in riforma, aveva accertato la simulazione assoluta, dichiarato la nullità del contratto, ordinato la restituzione delle opere e rigettato la domanda risarcitoria. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., poiché la procura prodotta era stata rilasciata nel 2017, quindi prima della sentenza impugnata del 2022 e non poteva valere come procura speciale per il giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto senza valida procura speciale ex art. 365 c.p.c.: la procura allegata era anteriore di anni alla sentenza impugnata e quindi non soddisfaceva il requisito di specialità richiesto per il ricorso in cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario, da liquidarsi dalla Corte d'appello di Roma, nonché alla ulteriore somma di Euro 25.000,00 in favore della controparte e di Euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione richiede una procura speciale, valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, così da rendere certa la riferibilità dell'attività del difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.
È richiamato come base del procedimento camerale e della proposta di definizione anticipata del giudizio.
È richiamato per la trattazione in adunanza camerale a seguito di richiesta di decisione.
Poiché il giudizio è stato definito in modo conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dai commi richiamati, condannando la parte ricorrente anche in favore della Cassa delle ammende.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
Poiché la parte vittoriosa in cassazione era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese del giudizio devono essere poste a carico del soccombente in favore dell'Erario e liquidate dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura deve avere carattere speciale e, per essere valida, deve risultare rilasciata in epoca successiva alla sentenza impugnata; una procura anteriore non consente di ritenere certa la riferibilità del mandato al ricorso avverso quella specifica decisione.
- La mancanza di una valida procura speciale ex art. 365 c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile in via preliminare.
- Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le misure sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
- Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese può essere disposta in favore dell'Erario e liquidata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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