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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10850/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 con cui all'ex socio al 50% di due società a ristretta base sociale venivano imputati maggiori redditi, qualificati come utili extracontabili asseritamente distribuiti dalla partecipata. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente: quanto alla società Euro.Co.M. s.r.l. aveva ritenuto che la precedente pronuncia favorevole resa da altra CTR, che aveva annullato l'accertamento societario, travolgesse anche l'accertamento emesso verso il socio; quanto alla I.M.O. s.r.l., invece, aveva confermato la pretesa verso il socio ritenendo definitivo l'accertamento societario non impugnato. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia su varie doglianze; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle regole sulle presunzioni per avere la CTR attribuito automaticamente al socio utili extracontabili senza prova specifica e concordante e senza poter estendere al socio l'accertamento societario; omessa pronuncia su eccezioni relative alla mancata allegazione dei PVC, all'illegittimità della presunzione di distribuzione, alla quantificazione dell'utile e alla sua imponibilità. L'Agenzia delle entrate ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale/autonomo con tre motivi, contestando sia la motivazione della CTR sia il ricorso a un preteso effetto riflesso non consentito e la mancata applicazione dell'art. 295 c.p.c.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia nel procedimento n.r.g. 27616/2017, ha rigettato il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese. Il rinvio è stato disposto perché la CTR aveva ritenuto definitivo l'accertamento societario relativo a I.M.O. s.r.l. senza verificare se la sentenza pregiudicante fosse passata in giudicato; inoltre, in punto di posizione del socio, la CTR aveva applicato in modo automatico la presunzione di distribuzione degli utili senza scrutinare le contestazioni specifiche sul presupposto impositivo.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    si applica la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 360 c.p.c.

    è la base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i presupposti dell'imposizione non può essere invertito mediante un automatismo presuntivo non supportato da elementi specifici.

  • art. 295 c.p.c.

    il motivo che ne invocava l'applicazione è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo dell'Ufficio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei maggiori redditi da partecipazione a società a ristretta base, l'accertamento emesso verso il socio non può essere fondato in modo automatico sulla sola esistenza di un accertamento societario: il giudice deve verificare i presupposti effettivi della produzione e distribuzione di utili extracontabili, soprattutto quando il socio li contesti specificamente.
  • L'accertamento societario può costituire presupposto dell'accertamento nei confronti del socio solo se esso sia valido e definitivamente consolidato; se la decisione pregiudicante non è passata in giudicato, non può esserne desunto un effetto riflesso vincolante nel giudizio del socio.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece apparente una motivazione che esponga, sia pure in modo sintetico, la ragione della decisione, anche se poi la soluzione possa risultare errata nel merito.
  • Nel processo tributario, il contribuente mantiene la possibilità di contestare nel proprio giudizio non solo la presunzione di distribuzione degli utili, ma anche l'effettiva sussistenza del presupposto impositivo, quando non abbia partecipato al giudizio instaurato dalla società o non sia stato messo in grado di farlo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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