Ordinanza n. 1531/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.2.2025 e non concluso entro il termine del 26.3.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maria Teresa Ceniviva l’8 febbraio 2026: per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del preavviso di rigetto del 7.11.2025 e del rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 9.12.2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico; originario silenzio-inadempimento del Ministero del turismo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso contro il silenzio serbato dal Ministero del turismo su un'istanza presentata il 24 febbraio 2025, il cui procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 26 marzo 2025. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In relazione alla domanda contro il silenzio, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il silenzio è venuto meno a seguito dell'adozione del provvedimento definitivo. Quanto alla domanda cautelare, la ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti del rigetto del riconoscimento. Il giudice ha rilevato, allo stato degli atti, la mancata produzione di documentazione comprovante il possesso del requisito previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l'esercizio in Germania, per almeno un anno, dell'attività di guida turistica, in un contesto nel quale tale professione non risulta regolamentata.
La decisione
Il TAR ha preso atto del venir meno del silenzio per effetto dell'adozione del provvedimento definitivo successivamente impugnato con motivi aggiunti e della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente rispetto alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha quindi disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. e la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 24 marzo 2026. Ha respinto l'istanza cautelare relativa al rigetto del riconoscimento, ritenendo insussistente un adeguato fumus boni iuris perché non risultava depositata la documentazione attestante il requisito professionale richiesto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007. Il TAR ha inoltre ritenuto mancante il periculum in mora, in considerazione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
La domanda contro il silenzio è divenuta priva di interesse a seguito dell'adozione del provvedimento definitivo sull'istanza.
Il sopravvenuto provvedimento definitivo, impugnato con motivi aggiunti, ha determinato la conversione del rito da camerale a ordinario.
Disciplina la domanda cautelare, respinta per la mancanza sia di fumus boni iuris sia di periculum in mora.
La domanda proposta contro il silenzio è stata dichiarata priva di interesse per effetto della successiva adozione del provvedimento definitivo.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Il giudice ha richiamato il requisito dell'esercizio per almeno un anno dell'attività di guida turistica in Germania, non risultando tale professione regolamentata in quel Paese, e ha ritenuto non comprovato il relativo possesso.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento definitivo sull'istanza determina il venir meno dell'inerzia e rende priva di interesse la domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; il provvedimento sopravvenuto deve essere contestato con motivi aggiunti secondo il rito ordinario, con conversione del rito camerale ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando il ricorrente non abbia depositato la documentazione necessaria a dimostrare il possesso del requisito legale posto a fondamento della pretesa al riconoscimento di una qualifica professionale.
- Per una pretesa di natura meramente pretensiva, la tutela cautelare richiede la dimostrazione concreta del periculum in mora; la mera aspirazione all'ottenimento del provvedimento favorevole non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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