Cassazione Penale, Ordinanza n. 34908/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per fatti qualificati come tentata estorsione. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato il materiale probatorio; con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto in violenza privata ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lamentando che la Corte d'appello avesse mantenuto la qualificazione estorsiva. La Suprema Corte ha ritenuto che entrambe le censure fossero in realtà dirette a contestare una valutazione di merito già motivatamente compiuta dal giudice d'appello, e quindi non scrutinabili in sede di legittimità nei termini prospettati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha rilevato che il primo motivo mirava a sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito sull'aggravante dello stato di bisogno, e che il secondo motivo reiterava doglianze già respinte in appello senza evidenziare un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente coerente, giuridicamente corretta e immune dai vizi denunciabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, della sua non manifesta illogicità e dell'assenza del vizio emergente dal testo della decisione o dagli atti specificamente indicati; non consente una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove.
Richiamato per escludere che, nella fattispecie concreta, potesse ravvisarsi la coscienza e volontà di esercitare una pretesa legittima, elemento che il giudice di merito ha escluso per negare la riqualificazione del fatto.
Norma implicata nella qualificazione del fatto come estorsione/tentata estorsione; la Corte richiama il fine di profitto ingiusto come tratto tipico della condotta estorsiva.
Richiamato in funzione comparativa per escludere la riqualificazione del fatto in violenza privata, poiché la condotta era connotata dal fine di profitto ingiusto tipico dell'estorsione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto la veste del vizio di motivazione, una mera diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né verificare la bontà della decisione mediante un confronto con modelli argomentativi esterni alla sentenza impugnata.
- La motivazione è insindacabile quando espone ragioni giuridicamente apprezzabili, non presenta manifesta illogicità e non emergono dai motivi o dagli atti specificamente indicati i vizi denunciabili.
- La riqualificazione del fatto da estorsione a violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni è esclusa quando la condotta sia sorretta dal fine di ottenere un profitto ingiusto, elemento incompatibile con l'esercizio di una pretesa legittima.
- L'insussistenza dell'aggravante dello stato di bisogno non può essere dedotta in cassazione se la doglianza si risolve in una contestazione fattuale già esaminata e motivatamente respinta in appello.
Come è indicizzato
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