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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13108/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo: carenza o mera apparenza dell'apparato motivazionale (violazione degli artt. 125 c.p.p., 24 e 111 Cost.), travisamento della prova per omissione e apoditticità della motivazione (anche con richiamo a documenti probatori e intercettazioni), errata valutazione della portata di atti (mutuo, atto costitutivo della Diamante distribuzioni, protesti), errata qualificazione giuridica delle condotte (art. 521 c.p.p.), decorrenza della prescrizione (artt. 157, 160, 161 c.p.) e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti generiche. In sostanza chiedevano la cassazione per motivi di diritto e/o la rinnovazione della valutazione di merito sulle prove e sulla ricostruzione fattuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e persuasiva, in continuità con il giudice di primo grado, e che i ricorrenti si fossero limitati a proporre una lettura alternativa del merito già esaminata e respinta in appello. La Suprema Corte ha ribadito i principi secondo cui: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; il travisamento della prova rileva solo se disarticola l'intero ragionamento probatorio; questioni non dedotte in appello non sono consentite in cassazione; la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti non è sindacabile se adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali (confermando, implicitamente, le statuizioni di merito non revocate).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma penalistica richiamata nella contestazione di concorso di persone nel reato; utilizzata quale riferimento alla imputazione originaria.

  • art. 12-quinquies d.l. 306/1992 conv. L. 356/1992

    Norma richiamata in relazione alle fattispecie di riciclaggio/intestazione fittizia e alle relative contestazioni; indicata quale norma sostanziale oggetto dell'accusa.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello e non ha rilevato violazione dell'articolo.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione alle critiche sulla motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio rilevante ai sensi della norma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto alla difesa e ad un processo decisionale motivato; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri costituzionali nella motivazione di merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al diritto ad un processo motivato e trasparente; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione della Corte d'appello con i requisiti costituzionali.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione giuridica delle condotte; la Corte ha osservato che la questione non era stata proposta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione.

  • artt. 157, 160, 161 c.p.

    Richiamati nella censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché i ricorrenti non hanno indicato punti temporali decisivi e il giudice di merito ha adeguatamente motivato la decorrenza dei termini.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella valutazione delle doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che le critiche dei ricorrenti non rientrassero tra i vizî censurabili ai sensi della norma.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità per mancata specificità del motivo; la Corte ha applicato il principio che i motivi generici e non correlati alla decisione impugnata sono inammissibili.

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Richiamato per affermare che questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo eccezioni.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nel giudizio di determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha confermato che la valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito o riformula una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa lettura del materiale probatorio, già esaminato e motivatamente respinto in appello, sono inammissibili.
  • La specificità del motivo è essenziale: i motivi generici, aspecifici o non direttamente correlati alle ragioni espresse nella sentenza impugnata comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Il travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione del giudice di merito.
  • Questioni non sollevate in appello (interruzione della catena devolutiva) non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non proponibili anteriormente.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti è ampiamente tutelata: in cassazione si può censurare solo l'arbitrarietà o l'illogicità manifesta della motivazione.
  • Una 'doppia conforme' (motivazione di primo e secondo grado coerenti) alleggerisce l'onere motivazionale del giudice d'appello e rende meno probabile l'accoglimento di censure puramente alternative sui fatti.

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