Cassazione Penale, Sentenza n. 13108/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Firenze deducendo: carenza o mera apparenza dell'apparato motivazionale (violazione degli artt. 125 c.p.p., 24 e 111 Cost.), travisamento della prova per omissione e apoditticità della motivazione (anche con richiamo a documenti probatori e intercettazioni), errata valutazione della portata di atti (mutuo, atto costitutivo della Diamante distribuzioni, protesti), errata qualificazione giuridica delle condotte (art. 521 c.p.p.), decorrenza della prescrizione (artt. 157, 160, 161 c.p.) e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti generiche. In sostanza chiedevano la cassazione per motivi di diritto e/o la rinnovazione della valutazione di merito sulle prove e sulla ricostruzione fattuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione logica e persuasiva, in continuità con il giudice di primo grado, e che i ricorrenti si fossero limitati a proporre una lettura alternativa del merito già esaminata e respinta in appello. La Suprema Corte ha ribadito i principi secondo cui: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; il travisamento della prova rileva solo se disarticola l'intero ragionamento probatorio; questioni non dedotte in appello non sono consentite in cassazione; la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti non è sindacabile se adeguatamente motivata. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali (confermando, implicitamente, le statuizioni di merito non revocate).
Norme richiamate
Norma penalistica richiamata nella contestazione di concorso di persone nel reato; utilizzata quale riferimento alla imputazione originaria.
art. 12-quinquies d.l. 306/1992 conv. L. 356/1992
Norma richiamata in relazione alle fattispecie di riciclaggio/intestazione fittizia e alle relative contestazioni; indicata quale norma sostanziale oggetto dell'accusa.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello e non ha rilevato violazione dell'articolo.
Richiamato in relazione alle critiche sulla motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistesse vizio rilevante ai sensi della norma.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto alla difesa e ad un processo decisionale motivato; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri costituzionali nella motivazione di merito.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al diritto ad un processo motivato e trasparente; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione della Corte d'appello con i requisiti costituzionali.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione giuridica delle condotte; la Corte ha osservato che la questione non era stata proposta in appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione.
Richiamati nella censura sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché i ricorrenti non hanno indicato punti temporali decisivi e il giudice di merito ha adeguatamente motivato la decorrenza dei termini.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato implicitamente nella valutazione delle doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che le critiche dei ricorrenti non rientrassero tra i vizî censurabili ai sensi della norma.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione all'inammissibilità per mancata specificità del motivo; la Corte ha applicato il principio che i motivi generici e non correlati alla decisione impugnata sono inammissibili.
Richiamato per affermare che questioni non devolute al giudice d'appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo eccezioni.
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nel giudizio di determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha confermato che la valutazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito o riformula una diversa valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa lettura del materiale probatorio, già esaminato e motivatamente respinto in appello, sono inammissibili.
- La specificità del motivo è essenziale: i motivi generici, aspecifici o non direttamente correlati alle ragioni espresse nella sentenza impugnata comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Il travisamento della prova è rilevante in cassazione solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e a rendere illogica la motivazione del giudice di merito.
- Questioni non sollevate in appello (interruzione della catena devolutiva) non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio o non proponibili anteriormente.
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti è ampiamente tutelata: in cassazione si può censurare solo l'arbitrarietà o l'illogicità manifesta della motivazione.
- Una 'doppia conforme' (motivazione di primo e secondo grado coerenti) alleggerisce l'onere motivazionale del giudice d'appello e rende meno probabile l'accoglimento di censure puramente alternative sui fatti.
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