Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7159/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. della sua condanna (sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07/10/2019, confermata dalla Corte d'appello di Napoli in data 24/11/2020 e definitiva il 30/09/2021 per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Adjei deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che sussisteva un contrasto di giudicato tra sentenze emesse su fatti che, secondo lui, attengono alla medesima realtà fattuale (concorso necessario tra soggetti) e che la sentenza definitiva di assoluzione relativa ad altri imputati (gruppo facente capo a Eric Danson) era idonea a scagionarlo, benché concernesse soggetti diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era aspecifico e generico e non affrontava realmente l'ordinanza impugnata. La Corte d'appello aveva invece correttamente rilevato che le sentenze richiamate riguardavano fatti diversi e che il ricorrente era stato accertato appartenente a un'associazione distinta (gruppo "caritas") senza collegamenti con il gruppo assolto. Non è stata riconosciuta alcuna inconciliabilità tra giudicati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'istanza di revisione richiede una deduzione precisa e specifica che evidenzi la rilevanza e l'irriconcilibilità del nuovo elemento con il giudicato; motivi vaghi o generici sono inammissibili.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamata come norma penale oggetto delle condanne/assoluzioni; la Corte ha ritenuto che il mero fatto che altre sentenze riguardino il medesimo tipo di reato non comporti automaticamente la riconduzione ad identità fattuale necessaria per la revisione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. occorre indicare con precisione l'elemento nuovo o il contrasto di giudicato e dimostrare che esso è idoneo a far cadere la condanna: deduzioni vaghe o generiche sono inammissibili.
  • La esistenza di sentenze divergenti relative a soggetti diversi non basta di per sé a configurare una inconciliabilità del giudicato: è necessario che le sentenze concernano fatti identici o tali che l'una escluda logicamente la responsabilità accertata nell'altra.
  • Bisogna comparare concretamente gli accertamenti di fatto delle sentenze in conflitto, evidenziando collegamenti fattuali oggettivi (stessi atti, stesse modalità, identità di partecipazione) e non limitarsi a dedurre affermazioni generiche sulla comune materia del reato.
  • Se la revisione viene dichiarata inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni economiche; dunque la strategia processuale deve essere accurata e documentata prima di proporre il rimedio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.