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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17004/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la sentenza di condanna per riciclaggio relativa alla commercializzazione di merce provento di furto. Le censure principali erano: mancata riclassificazione della condotta in incauto acquisto o ricettazione; insufficiente prova della corrispondenza tra beni rubati e merce oggetto di riciclaggio; rilevanza della tracciabilità dei pagamenti (bonifico) e dell'acquisto a prezzo "basso" come elemento compatibile con una vendita in nero; scarsità dell'idoneità ingannatoria della rimozione parziale delle etichette; mancata ammissione o utilizzazione di prove documentali e testimoniali che avrebbero provato la buona fede; travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del coimputato; diniego delle circostanze attenuanti generiche e contestazione dell'entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse logica, congrua e completa; i giudici del merito hanno valorizzato elementi quali la presenza di etichette residue che collegavano la merce al furto, l'identità della merce nei passaggi successivi confermata dall'unico trasportatore, le modalità anomale di trasporto (sacchi neri), la rimozione delle etichette, incongruenze nei documenti di trasporto, pagamenti in contanti e non tracciati, prezzo palesemente fuori mercato e documentazione tardiva o inaffidabile. Tali elementi hanno secondo la Corte dimostrato la consapevolezza della provenienza illecita e la finalità dissimulatoria, escludendo la mera colpa o l'incauto acquisto. Sono state inoltre respinte le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata per la modalità di trattazione del ricorso (procedure straordinarie durante periodo emergenziale); utilizzata per giustificare le forme tenute per la trattazione.

  • Art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte ha interpretato e applicato la fattispecie come riciclaggio, ritenendo che gli elementi fattuali dimostrassero la consapevolezza della provenienza furtiva e la volontà dissimulatoria, quindi escludendo l'inquadramento alternativo come incauto acquisto o mera ricettazione.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato equitativamente la somma dovuta (Euro 3.000,00).

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo)

    Principio richiamato secondo cui la Corte di legittimità non è chiamata a riesaminare in termini di fatto la vicenda o a compiere una diversa rivalutazione delle prove, ma valuta la logicità, congruenza e completezza della motivazione del giudice del merito.

Massime di principio

  • La distinzione tra riciclaggio e incauto acquisto/ricettazione dipende dagli elementi concreti: comportamenti dissimulatori (rimozione etichette, confezionamento anomalo, documentazione falsata o incongrua), pagamenti in contanti o non tracciati, prezzo sensibilmente al di sotto del mercato e coordinamento dei trasporti sono indici forti della consapevolezza della provenienza illecita e della finalità di riciclaggio.
  • La tracciabilità di un singolo pagamento (es. bonifico) non è di per sé decisiva se sussistono altri indici oggettivi che suggeriscono un'operazione dissimulatoria: la presenza di elementi contraddittori o successivi tentativi di legittimazione non bastano a cancellare i segnali di illecito se la ricostruzione complessiva resta coerente.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente il materiale probatorio: i motivi che si limitano a proporre una rilettura alternativa e plausibile dei fatti senza dimostrare vizi logici o normativa applicata erroneamente sono inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica profili di fatto qualificanti che giustificano il diniego; non è tenuto ad esaminare esaurientemente tutti gli elementi favorevoli evocati dalla difesa.
  • Per la difesa, è strategico produrre e documentare tempestivamente la tracciabilità dei pagamenti, la corrispondenza merce-documenti e testimonianze credibili già in primo grado; le ricostruzioni costruite ex post e documenti creati successivamente agli accertamenti risultano spesso poco efficaci.

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