Cassazione Penale, Ordinanza n. 02894/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato condannato in appello per guida in stato di ebbrezza, che ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis, Codice della strada. Con un unico motivo deduceva violazione di legge, lamentando la tardività della deduzione della nullità derivante dal mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento dello stato alcolemico mediante prelievo ematico presso una struttura sanitaria. La difesa sosteneva, in sostanza, l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento ematico. La Corte rileva però che l'imputato aveva richiesto il rito abbreviato e richiama un orientamento di legittimità consolidato secondo cui tale omissione integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado ma sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il motivo riproponeva una censura già superata dalla giurisprudenza consolidata: la nullità per mancato avviso della facoltà di assistere da un difensore al prelievo ematico, se non tempestivamente dedotta e in presenza di richiesta di rito abbreviato, deve ritenersi sanata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), Codice della strada
Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la sentenza conferma l'affermazione di responsabilità per tale fattispecie, senza rimetterne in discussione gli elementi costitutivi.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.p. per qualificare la violazione dell'avviso come nullità generale a regime intermedio tempestivamente deducibile.
Indicato come base normativa della deducibilità tempestiva della nullità; la censura doveva essere sollevata entro i termini processuali previsti.
Richiamato per affermare la sanatoria della nullità a seguito della richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al conducente sottoposto a prelievo ematico della facoltà di farsi assistere da un difensore integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, non una causa automatica di inutilizzabilità assoluta dell'esito dell'accertamento.
- Tale nullità deve essere dedotta tempestivamente entro la deliberazione della sentenza di primo grado; se non viene fatta valere nei termini, si sana.
- La richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato determina la sanatoria della nullità relativa al mancato avviso difensivo in sede di accertamento alcolemico.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato e non introduce argomenti nuovi idonei a scalfirlo, può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02781/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02785/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02800/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02835/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02853/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_penale · 23 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 02859/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →