Cassazione Civile, Ordinanza n. 30828/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della proprietaria di due appartamenti in un condominio per somme asseritamente dovute a titolo di riparazioni e altre partite contabili, ricollegate dal condominio a infiltrazioni d’acqua provenienti dalla sua proprietà. L’opponente contestava l’addebito degli importi, deducendo, tra l’altro, duplicazioni di fatture, errata imputazione di alcuni costi, mancata trasmissione alla compagnia assicuratrice di fatture che sarebbero state coperte dalla polizza e l’esistenza di un pagamento parziale successivo al decreto ingiuntivo. Il Tribunale aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo che il sinistro fosse derivato dalla rottura di una tubazione interna dell’appartamento della ricorrente, che la copertura assicurativa non operasse per tutte le voci pretesa, che non vi fossero duplicazioni rilevanti salvo un errore di fatturazione poi corretto, e che non fosse provato il pagamento di euro 55,93. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione e, sostanzialmente, errata ricostruzione del dovuto e del regime assicurativo; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1988 c.c., assumendo che il pagamento di euro 55,93 fosse stato riconosciuto dalla controparte e dovesse essere considerato ai fini della revoca del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del merito, non essendo ravvisabile né una motivazione mancante o apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. né un omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., secondo i limiti ormai ridotti al minimo costituzionale. Ha inoltre osservato che la doglianza era generica e, comunque, inammissibile perché tendeva a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità perché il Tribunale aveva accertato la mancanza di prova del pagamento e la ricorrente non aveva indicato, con specificità, l’atto processuale da cui risultasse un inequivoco riconoscimento del pagamento da parte del condominio; il mero richiamo a un passaggio di memoria difensiva, peraltro non univoco, non era sufficiente a fondare la non contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e, in presenza di doppia conforme, opera inoltre il limite del comma 4.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non basta lamentarne l’insufficienza.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione richiede un riconoscimento o una mancata contestazione univoca e specifica del fatto; non è sufficiente un richiamo generico o un’interpretazione meramente assertiva di un passo difensivo.
art. 1988 c.c.
La ricorrente lo invocava per il preteso pagamento riconosciuto, ma la Corte ha escluso che nel caso vi fosse prova di un riconoscimento idoneo del pagamento da parte della controparte.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i fatti posti a fondamento della censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato ha comportato l’applicazione delle sanzioni economiche previste per il ricorso manifestamente infondato/inammissibile.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna aggravata, riconoscendo una somma equitativa in favore della controparte e una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
Cass. SU n. 8053/2014
È richiamato il principio del "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione e la nozione ristretta di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la critica alla motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o di omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è comunque stato considerato dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede la puntuale indicazione dell’atto da cui emerga univocamente la non contestazione o il riconoscimento del fatto; un mero dissenso interpretativo sul contenuto di una difesa avversaria non basta.
- In presenza di una sentenza di appello pienamente conforme a quella di primo grado, il ricorso per cassazione incontra il limite della doppia conforme e non può essere costruito per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio.
- La specificità del ricorso impone di indicare in modo chiaro il fatto storico decisivo, il dato da cui emerge, il momento processuale in cui fu discusso e la sua decisività.
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