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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41286/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della loro responsabilità per plurimi delitti di estorsione (consumata e tentata) e la ridefinizione del trattamento sanzionatorio. Argomentazioni principali: (a) inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite con impianti esterni alla Procura per mancanza di motivazione circa l'urgenza e l'inidoneità/insufficienza degli impianti interni; (b) carenza di prova e difetto di identificazione (soprattutto per Caiazzo), poiché gli indizi deriverebbero solo da intercettazioni senza riscontri esogeni e senza contatti o minacce riferibili direttamente al ricorrente; (c) illegittimità del riconoscimento dell'aggravante "più persone riunite" senza prova della presenza simultanea dei partecipanti; (d) vizi nella valutazione della recidiva, nelle scelte sul riconoscimento o esclusione delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena (contestazione dell'aumento deciso a seguito dell'appello del Pubblico Ministero). Il difensente di Castaldo cita inoltre una precedente sentenza della Cassazione (30/01/2006) che aveva ritenuto carente la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni oggetto di contestazione e deduce che la carenza non sarebbe sanabile con integrazioni postume.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti. Sul punto delle intercettazioni con impianti esterni ha ritenuto che il decreto della Procura (n. 516/2002) e la documentazione (foglio 234; attestazione dell'ufficio intercettazioni del 20/03/2022) attestassero l'impossibilità di utilizzare le postazioni interne e l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza connesse a indagini su reati gravissimi (associazione mafiosa, estorsione aggravata), giustificando pertanto l'uso di impianti esterni conforme all'art. 268 c.p.p. Quanto all'identificazione di Caiazzo, la Corte ha ritenuto convincente il compendio probatorio (uso del nome di battesimo, utenza intestata a congiunta, riconoscimento della voce da parte della polizia giudiziaria) e ha ribadito che il giudice di merito può basarsi su tali elementi senza che la Cassazione possa rimettere in discussione il valore probabilistico delle prove. La censura sull'aggravante "più persone riunite" è stata criticata come nuova questione proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile per violazione della catena devolutiva (art. 606 c.p.p.). Le doglianze sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute infondate: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la valutazione della pericolosità e l'aumento della pena motivandolo con la gravità, la professionalità criminale e la spregiudicatezza delle condotte. Conseguentemente i ricorsi vengono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8

    Stabilisce la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; il processo è stato celebrato secondo tale disposizione

  • Codice di procedura penale, art. 268 comma terzo

    art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.

    Consente l'uso di impianti esterni per le intercettazioni quando sussistono eccezionali ragioni di urgenza insieme all'insufficienza o inidoneità degli impianti interni; la Corte ha ritenuto tale condizione soddisfatta per le indagini su reati gravissimi

  • Codice penale, art. 416-bis

    Riferimento ai reati di associazione mafiosa come contesto che giustifica, per la gravità, misure investigative rapide come l'uso di postazioni esterne

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    Impedisce di dedurre in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello; la Corte ha escluso motivi sollevati per la prima volta in cassazione ("frattura della catena devolutiva")

  • Codice di procedura penale, art. 609 comma 2

    art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 606 per delineare i limiti della deducibilità in Cassazione; conferma la regola di devoluzione degli argomenti

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte d'appello che ha richiamato la gravità del reato e la capacità a delinquere

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti a favore della Cassa delle ammende

  • D.I. n. 152 del 1991, art. 7

    art. 7 D.I. n. 152 del 1991

    Richiamato quale circostanza aggravante nell'ambito delle estorsioni, segnalando la gravità delle fattispecie trattate dalla Procura

Massime di principio

  • L'utilizzo di impianti esterni per intercettazioni è legittimo se il decreto motivato del Pubblico Ministero documenta l'inidoneità/insufficienza degli impianti interni e sussistono eccezionali ragioni di urgenza; tale valutazione può essere desunta anche dal contesto investigativo (es. indagini su associazione mafiosa o estorsione aggravata)
  • La Cassazione è limitata al controllo di legittimità e della coerenza logico-giuridica della motivazione: non può rivedere la valutazione di merito sul peso probatorio delle intercettazioni o l'apprezzamento della prova fatto dai giudici di merito
  • Per contestare l'identificazione di persone intercettate occorre allegare elementi oggettivi che mettano in crisi il riconoscimento; il giudice può valorizzare il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria, intestazioni di utenze e contenuti contestuali delle conversazioni
  • Questioni nuove non prospettate in appello non sono ammessi in Cassazione salvo casi eccezionali espressamente previsti dalla legge: opposizioni sollevate per la prima volta in Cassazione vengono generalmente dichiarate inammissibili
  • Le modalità di determinazione della pena in grado di merito (aumento o diminuzione per aggravanti/attenuanti) godono di ampia discrezionalità; è richiesta motivazione più analitica solo se la pena appare di molto superiore alla media edittale
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a corrispondere una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

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