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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3412/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in relazione a custodia cautelare subita in un procedimento per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90; il ricorrente era stato assolto con formula "per non aver commesso il fatto" con sentenza irrevocabile del 30/10/2018. La Corte d'appello di Catanzaro aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistere una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, in particolare sulla base di conversazioni intercettate, rapporti di frequentazione con altri coimputati (alcuni condannati) e ritrovamenti di stupefacente in prossimità del circolo gestito dall'Arlia. Il ricorrente impugnava per Cassazione per vizio di motivazione e errata applicazione dei principi in materia, sostenendo l'assenza del nesso causale richiesto e che la Corte territoriale si era fondata su elementi esclusi nella sentenza di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la Corte d'appello ha motivato correttamente il rigetto della domanda di riparazione: ha ritenuto che sussistesse una colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo in ragione delle "frequentazioni ambigue", delle conversazioni intercettate con soggetti della cosca "Rango-Zingari", della presenza di stupefacente in prossimità del circolo gestito dal ricorrente e del quadro fattuale che, ex ante, poteva ragionevolmente indurre l'autorità giudiziaria ad adottare la misura cautelare. La Cassazione ha inoltre ricordato i limiti del proprio sindacato (controllo sulla logicità e congruità della motivazione, senza sindacare il merito) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile... ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma è stata interpretata nel senso che il diritto all'indennizzo è precluso se l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto provata, ex ante, la colpa grave dell'Arlia

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa è richiamata quale parametro per valutare la gravità della condotta: colpa intesa come macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme idonea a creare una prevedibile ragione d'intervento dell'autorità

  • Sez. U, Sent. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Affermato che è dolosa anche la condotta consapevole i cui esiti possano, secondo l'esperienza comune, creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità; principio richiamato per escludere l'indennizzo quando sussista condotta volontaria idonea a determinare l'intervento

  • Sez. U, Sent. n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)

    Stabilito che il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice di cognizione, valutando se le condotte si siano poste come fattore condizionante della detenzione, anche in concorso dell'altrui errore

  • Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018

    Consolidato orientamento secondo cui frequenze "ambigue" con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare la condizione ostativa all'indennizzo se il giudice della riparazione motivi adeguatamente la loro oggettiva idoneità a configurare indizi di complicità

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 314 c.p.p. non è automatico neppure dopo assoluzione "per non aver commesso il fatto": è escluso se il richiedente ha dato causa, per dolo o per colpa grave, alla custodia cautelare
  • La colpa grave richiede condotte caratterizzate da macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, ovvero comportamenti consapevolmente idonei a creare allarme sociale; nei delitti plurisoggettivi è rilevante anche la consapevolezza dell'altrui condotta illecita
  • Il giudice della riparazione valuta ex ante, con criteri di ragionevolezza, se le condotte note all'autorità al momento della misura erano idonee a indurre quest'ultima a ritenere necessario l'intervento; elementi come conversazioni intercettate, frequentazioni con soggetti riconducibili all'organizzazione e riscontri materiali possono essere ritenuti sufficienti se adeguatamente motivati
  • La Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità sul provvedimento di riparazione è limitata a sindacare la congruità e la logicità della motivazione e non può riesaminare liberamente il merito dei fatti, salvo evidenti errori logici o macroscopiche incongruenze
  • Per difendersi in casi analoghi conviene mirare a dimostrare l'assenza del nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura cautelare, a contestare la qualificazione delle frequentazioni come "ambigue" e a evidenziare lacune logiche nella motivazione che collegherebbero i fatti contestati alla misura restrittiva

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