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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47933/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la condanna per il delitto di estorsione. I motivi di ricorso sostenuti dalla difesa erano: (1) violazione di legge e inutilizzabilità di documenti acquisiti con ordinanze del 7 maggio e 28 novembre 2018, ritenuti descrittivi e valutativi e non ammessi in dibattimento; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'identificazione del ricorrente come autore dell'estorsione, deducendo contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa e mancata valutazione delle dichiarazioni dell'imputato; (3) errata esclusione della circostanza attenuante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 62 n.6 c.p., con censura anche di illegittimità costituzionale della norma, sostenendo che il risarcimento era integrale ed effettuato prima della sentenza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano sostanzialmente reiterativi di questioni già esaminate e risolte dai giudici di merito. In dettaglio: (1) il motivo sull'inutilizzabilità degli atti del 2018 non supera la prova di resistenza richiesta in cassazione; la Corte ha ritenuto che la condanna si fondasse su dichiarazioni testimoniali e altre risultanze che non venivano meno con l'eventuale esclusione di quei documenti; (2) la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione in assenza di manifeste contraddizioni o congetture; la Corte d'Appello ha motivato coerentemente la identificazione dell'imputato anche con riscontri quali versamenti bancari; (3) quanto alla circostanza attenuante del risarcimento, la Corte ha ritenuto che il pagamento fosse parziale rispetto al danno accertato e sia intervenuto dopo l'inizio del giudizio, quindi non idoneo a integrare l'attenuante. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamata quale norma procedurale in relazione alla formulazione e sintesi dei motivi di ricorso; la difesa ha riassunto i motivi ex art. 173 disp. att. a supporto del ricorso in cassazione

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma invocata per dichiarare l'inammissibilita del ricorso quando i motivi sono reiterativi o infondati; la Corte l'ha applicata per la declaratoria di inammissibilita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilita del ricorso, tra cui l'obbligo di rifondere le spese e il pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000,00

  • art. 62 comma 1 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante per il risarcimento del danno; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il risarcimento deve essere integrale e valutato dal giudice, e che il pagamento parziale o successivo all'inizio del giudizio non integra automaticamente l'attenuante

Massime di principio

  • In Cassazione una censura sull'inutilizzabilità di prove deve dimostrare l'incidenza decisiva di quelle prove sul convincimento del giudice di merito (prova di resistenza); altrimenti il motivo è inammissibile
  • La valutazione della credibilità delle persone offese e dei testimoni è in linea di massima questione di fatto riservata ai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni, congetture non verificabili o vizii logici evidenti
  • Per far valere l'attenuante del risarcimento ex art. 62 n.6 cod. pen. il risarcimento deve essere integrale rispetto al danno accertato e il giudice ha discrezionalità nel valutare la corrispondenza fra pagamento e danno; pagamenti parziali o effettuati dopo l'inizio del procedimento possono non essere ritenuti idonei
  • Motivi di ricorso che ripropongono valutazioni già svolte e motivate dai giudici di merito, senza specificità o elementi nuovi, espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità
  • L'esito in cassazione può comportare conseguenze economiche immediate per il ricorrente, incluse spese e somme da versare alla Cassa delle ammende

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