Cassazione Penale, Ordinanza n. 36632/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’11 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la sua condanna per evasione ai sensi dell’art. 385 c.p. Ha dedotto vizi di motivazione sia sulla colpevolezza sia sul riconoscimento della recidiva. Il testo non specifica le concrete modalità della condotta contestata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo sulla colpevolezza è stato ritenuto del tutto generico, in quanto la motivazione della sentenza impugnata era effettiva, puntuale e persuasiva e non era stata contrastata da censure mirate. È stata giudicata adeguata anche la motivazione sulla recidiva: la Corte d’appello aveva valorizzato la pluralità di condanne per reati di diverso genere e anche della stessa specie, non tutte risalenti nel tempo, traendone ragionevolmente una maggiore pericolosità sociale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
Il primo motivo è del tutto generico, a fronte di una motivazione della sentenza effettiva, puntuale, persuasiva e, nel suo argomentare, non contraddetta da mirate censure.
La disposizione individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; la Corte, nel passaggio riportato, dichiara inammissibile la censura relativa alla colpevolezza per la sua genericità, senza enunciare una specifica interpretazione degli elementi costitutivi del reato.
In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti.
La valutazione di merito rilevante per il trattamento sanzionatorio non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e individua gli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti preponderanti.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta assente la colpa del ricorrente nella causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesta la motivazione sulla colpevolezza è inammissibile quando è generico e non si confronta con le ragioni specifiche della decisione impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio è un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 c.p. considerati preponderanti.
- La pluralità di condanne, anche per reati della stessa specie e non tutte risalenti nel tempo, può essere valorizzata dal giudice di merito per motivare la recidiva e la maggiore pericolosità sociale.
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