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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34365/2022 del 16/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato le condanne del Tribunale: Cinà per partecipazione ad associazione per delinquere (promotore/organizzatore), Ribaudo per tentata estorsione, Naccari e Vaccaro per truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni. Le censure prospettate riguardano violazione di legge e vizi di motivazione: Cinà e Naccari contestano il trattamento sanzionatorio complessivo; Ribaudo contesta l'affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio; Vaccaro contesta l'integrazione del reato contestatole e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza si censurano valutazioni probatorie (intercettazioni, documenti, visite collegiali) e la valutazione della gravità e della recidiva ai fini della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. Motivi principali: i gravami sono in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; molte doglianze sono ricostruzioni alternative dei fatti che costituiscono questione di merito non sindacabile in Cassazione senza dimostrazione di travisamento; le valutazioni sulle intercettazioni e sugli elementi probatori (dichiarazioni della parte offesa, documenti falsi, esiti visita collegiale, comportamento con falsa badante) sono state ritenute logicamente fondate e incensurabili. Conseguenze: confermata responsabilità degli imputati come già deciso in appello; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dei ricorsi; la sola Vaccaro è altresì condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dall'I.N.P.S.; per l'I.N.P.S. non è liquidabile nulla rispetto ai ricorsi proposti solo da Cinà e Naccari per il trattamento sanzionatorio, per carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Riferimento formale alla procedura seguita per il giudizio (richiamo a norme emergenziali/procedurali indicate negli atti)

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Richiesta di specificità dei motivi di ricorso; i motivi vaghi o non specifici comportano inammissibilità

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ulteriore richiamo ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione (specificità e precisione delle censure)

  • art. 56 c.p.

    Norma sull'autorevolezza dell'azione tentata (rilevante per la qualificazione del reato di tentata estorsione contestato alla Ribaudo)

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione; collegamento all'accusa di tentata estorsione (con art. 56) contro la Ribaudo

  • art. 640-bis c.p.

    Norma sulla truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni contestata a Naccari e Vaccaro; la sentenza ha ritenuto integrato il reato sulla base di documenti falsi e di visita che smentiva diagnosi precedenti

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, applicata dalla Corte

  • Corte cost. 13/06/2000 n. 186

    Riferimento giurisprudenziale secondo cui la proposizione colpevole di ricorso può giustificare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)

    Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni, anche se cifrato, è valutazione di fatto del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo travisamento

  • Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015 (Capardoni)

    Giurisprudenza che afferma che la parte civile non ha titolo alla rifusione delle spese se dal successo dell'impugnazione dell'imputato non può derivare pregiudizio alla parte civile

  • Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020 (Ascione)

    dep. 2021, Rv. 280519 - 01

    Ulteriore conferma del principio di carenza d'interesse della parte civile quando l'accoglimento del ricorso non comporterebbe pregiudizio per la stessa

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti o a contestare valutazioni probatorie del giudice di merito è spesso inammissibile: la Corte di legittimità non rivede questioni di fatto se non è dimostrato un travisamento.
  • Le censure devono avere la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: motivi vaghi o generici espongono il ricorrente a declaratoria di inammissibilità.
  • L'interpretazione di intercettazioni, anche se criptiche, è valutazione di merito e richiede prova di un errato travisamento per essere sindacata in Cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, il giudice può condannare il ricorrente a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
  • La parte civile ha diritto alle spese solo se può dimostrare un interesse concreto collegato all'accoglimento del gravame: in assenza di pregiudizio derivante dall'eventuale accoglimento, non ha titolo alla rifusione delle spese.

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