Cassazione Civile, Ordinanza n. 29071/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero trattenuto)
La controversia
Con provvedimento del 29 aprile 2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato di ulteriori 20 giorni il trattenimento della persona interessata presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso tale ordinanza deducendo due motivi. Con il primo si è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe motivato sull'eccezione di ineseguibilità del rimpatrio per la chiusura delle frontiere del Marocco a causa della pandemia, né sull'ulteriore rilievo relativo al lungo tempo trascorso tra il trattenimento e la richiesta di informazioni alle autorità marocchine rimaste prive di risposta. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione dell'art. 32 Cost., degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, assumendo che il giudice non avesse considerato il pericolo grave per la salute del trattenuto connesso alle condizioni di permanenza, aggravate dalla pandemia e dalla convivenza in spazi angusti con altri stranieri.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che il provvedimento di proroga del trattenimento non era motivato neppure succintamente e che non era sufficiente, a tal fine, il mero richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata quale norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge.
La censura ha riguardato l'omessa pronuncia del giudice di merito sull'eccezione proposta.
art. 32 Cost.
Richiamato nel secondo motivo a tutela del diritto alla salute, ritenuto assorbito.
artt. 2, 3 e 5 CEDU
Richiamati nel secondo motivo a tutela dei diritti fondamentali della persona trattenuta, ritenuto assorbito.
art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE
Richiamato nel secondo motivo in tema di trattenimento e sua proroga, ritenuto assorbito.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il semplice richiamo ai presupposti di questa disposizione è stato giudicato insufficiente a integrare una motivazione, anche solo succinta, della proroga del trattenimento.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento amministrativo dello straniero deve essere sorretta da una motivazione effettiva, sia pure sintetica, che consenta di comprendere le ragioni concrete della misura.
- Il mero richiamo ai presupposti normativi astratti del trattenimento non è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione del provvedimento di proroga.
- Quando il provvedimento impugnato è privo di motivazione sufficiente sul punto decisivo, il ricorso può essere accolto e l'atto cassato senza rinvio.
- Le ulteriori censure restano assorbite quando il primo motivo conduce all'eliminazione integrale del provvedimento impugnato.
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