Cassazione Civile, Ordinanza n. 15049/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità, emesso per l'esposizione del marchio della società contribuente su due silos contenenti prodotti per l'edilizia collocati in cantieri nel territorio comunale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo applicabile la disciplina agevolata prevista dal D.M. 26 luglio 2012 per le macchine da cantiere, con conseguente esclusione dell'imposta. A seguito di precedente cassazione con rinvio, la CTR aveva nuovamente dichiarato nullo l'avviso e confermato l'annullamento. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 26 luglio 2012, degli artt. 1, 7 e 10 del d.lgs. 507/1993 e dell'art. 2, lett. a), della direttiva 2006/42/CE, sostenendo che i silos non potevano essere qualificati come macchine da cantiere e che, comunque, la disciplina derogatoria riguardava solo le imprese produttrici dei mezzi recanti il marchio di fabbrica; ha inoltre contestato l'illogicità della motivazione con cui la CTR aveva ritenuto la società contribuente produttrice dei silos, pur risultando che essi erano fabbricati da un terzo su specifiche indicazioni della committente. Con il secondo motivo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, dell'art. 10 d.lgs. 507/1993 e dell'art. 7 L. 212/2000, motivo ritenuto però privo di illustrazione sufficiente delle ragioni della censura. La resistente ha eccepito inoltre nullità/improcedibilità del ricorso per difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura e ha invocato un giudicato sulla non assoggettabilità dei silos all'imposta.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della resistente sulla validità del ricorso e sull'esistenza di un giudicato, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per difetto di specifica illustrazione, ma ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui attribuiva alla contribuente la qualità di produttrice dei silos solo perché i beni per l'edilizia contenuti in essi necessitavano di quel tipo di contenitore e perché i silos erano stati realizzati da terzi su indicazioni della committente. Ha affermato che ciò non basta a trasformare il produttore del contenuto in produttore anche del contenitore e che la disciplina derogatoria del D.M. 26 luglio 2012 si applica solo alle imprese produttrici dei mezzi in questione, quando il marchio apposto sia effettivamente un marchio di fabbrica. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito verificando in particolare la natura di marchio di fabbrica del segno apposto sui silos e la corretta applicazione della disciplina sull'imposta di pubblicità.
Norme richiamate
Richiamati dalla resistente per eccepire nullità o improcedibilità del ricorso per asserito difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura; la Corte ha escluso la fondatezza dell'eccezione.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Invocato nel secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile per mancanza di adeguata illustrazione delle ragioni della censura.
Richiamato per affermare il presupposto dell'esazione dell'imposta comunale sulla pubblicità da parte del Comune competente.
Richiamato quale parte della disciplina dell'imposta sulla pubblicità; nel caso concreto la Corte ha escluso che la sola qualificazione dei silos come macchine da cantiere bastasse a sottrarli all'imposizione.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che ai fini pubblicitari non è necessaria alcuna specificazione ulteriore oltre al marchio.
Richiamato sia nel secondo motivo sia nell'analisi della disciplina dell'imposta di pubblicità.
Richiamato nel secondo motivo e nella censura principale come norma della disciplina dell'imposta di pubblicità.
Invocato nel secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile.
art. 2, comma 2, D.M. MEF 26 luglio 2012
La Corte ha chiarito che la disciplina agevolata riguarda il marchio di fabbrica apposto sulle macchine da cantiere e si applica alle imprese produttrici dei mezzi, non potendo operare automaticamente per qualsiasi installazione o per il solo fatto che il bene sia utilizzato in cantiere.
art. 2, lett. a), Direttiva 2006/42/CE
Richiamata per contestare la qualificazione dei silos come macchine e per sostenere che la contribuente non fosse produttrice dei silos; la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo ai fini della qualità di fabbricante.
Richiamati per denunciare nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione effettivamente manifestamente illogica e contraddittoria nella parte decisiva.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
La Corte ha spiegato che le censure proposte potevano validamente investire sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione, e ha accolto il primo motivo nei limiti indicati.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per la specificità del motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto sufficientemente chiaro il primo motivo e non carente di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Richiamato dall'eccezione di difetto di autosufficienza; la Corte l'ha respinta per genericità dell'eccezione.
Richiamato dall'eccezione di difetto di autosufficienza; la Corte l'ha respinta per genericità dell'eccezione.
Massime di principio
- La disciplina agevolativa prevista per il marchio di fabbrica apposto su macchine da cantiere non può essere applicata in modo automatico a installazioni o contenitori utilizzati in cantiere: occorre accertare in concreto se il segno sia effettivamente un marchio di fabbrica e se ricorrano tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma derogatoria.
- Il produttore del contenuto non diventa, per ciò solo, produttore anche del contenitore necessario alla sua distribuzione; la qualità di fabbricante richiede un accertamento specifico e non può essere desunta da mere indicazioni progettuali o dal fatto che il bene sia stato commissionato su misura.
- In cassazione, la deduzione cumulativa di vizio di motivazione e violazione di legge non è di per sé inammissibile, se dalla formulazione del motivo sono chiaramente individuabili le censure e la loro portata.
- L'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura deve essere specifica e supportata da prova negativa; non basta una contestazione generica della fonte dei poteri dell'organo societario.
- Il giudicato esterno o interno non può essere utilmente eccepito in cassazione se non risulta allegato e dimostrato in modo puntuale, e comunque non possono essere introdotte questioni nuove in sede di legittimità.
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