Cassazione Penale, Sentenza n. 47399/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la domanda di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la custodia disposta con l'ordinanza del 8 giugno 2017 (procedimento "Crisalde" per rapina e reati connessi) doveva computarsi anche rispetto alla successiva ordinanza del 12 dicembre 2019 (procedimento "Rinascita Scott" per associazione di tipo mafioso e altri reati aggravati). La difesa deduceva che gli elementi indiziari relativi al reato associativo e ad altri reati contestati nel 2019 erano già desumibili dagli atti disponibili nel 2017 (dichiarazioni di Moscato e Mantella e documentazione in atti), ovvero che doveva operare la retrodatazione della durata della custodia. Il Tribunale di riesame aveva ritenuto invece che non sussistesse una connessione qualificata tra i due insiemi di reati e che i fatti oggetto della seconda ordinanza non fossero desumibili dagli atti del primo procedimento alla data della prima ordinanza, avendo il quadro probatorio determinante per la seconda ordinanza emerso con un'informativa del 15/10/2017 e con dichiarazioni rese nel 2019 da un collaboratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il giudice di merito ha correttamente valutato l'assenza di connessione qualificata tra i due procedimenti e l'insussistenza della desumibilità, dagli atti del primo procedimento, degli elementi idonei a giustificare la misura cautelare adottata successivamente. Ha inoltre rilevato la scarsa specificità del gravame in Cassazione rispetto ai singoli capi e alle fonti indiziarie richiamate dalla difesa. Per tali motivi il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la liberazione dell'indagato e sono stati ordinati gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare; la Corte ricorda le diverse regole operative: retrodatazione automatica quando esiste connessione qualificata (concerto formale, continuazione o connessione teleologica) e le ordinanze siano emesse nello stesso procedimento; se è intervenuto il rinvio a giudizio per il primo fatto la retrodatazione opera solo se i fatti successivi erano desumibili dagli atti già prima del rinvio; in assenza di connessione qualificata la retrodatazione è possibile solo se gli elementi per adottare la successiva misura erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza e, se i procedimenti sono distinti, solo se sono dinanzi alla stessa autorità e la separazione sia frutto di scelta del PM.
Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa; qui è il reato associativo contestato nel procedimento "Rinascita Scott" e valutato rispetto alla possibilità di retrodatazione della custodia.
art. 7 legge 23 marzo 1991 n. 203
Prevede l'aggravante per i reati commessi con modalità mafiose; la Corte lo menziona in relazione alle aggravazioni applicate ai reati contestati nel primo procedimento (rapina e detenzione di armi).
Riferito dalla giurisprudenza come criterio di connessione tra procedimenti; la Corte richiama i limiti e le modalità in cui la connessione ex art. 12 può incidere sulla retrodatazione.
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3 c.p.p. opera automaticamente solo quando tra le ordinanze esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) e le ordinanze siano emesse nello stesso procedimento.
- Se è intervenuto il rinvio a giudizio per il primo fatto, la retrodatazione può valere per ordinanze successive solo se i fatti successivi erano desumibili dagli atti già prima del rinvio.
- In assenza di connessione qualificata, la retrodatazione richiede che, al momento della prima ordinanza, dagli atti disponibili emergessero elementi idonei e sufficienti (indizi univoci, idonei a formare una valutazione prognostica) per adottare la misura poi disposta con la seconda ordinanza.
- Quando i provvedimenti cautelari sono adottati in procedimenti formalmente distinti, la retrodatazione è possibile solo se i procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la separazione è riconducibile a una scelta del pubblico ministero.
- La verifica della desumibilità degli elementi probatori è un apprezzamento di merito che richiede adeguata motivazione del giudice e limita il sindacato di legittimità della Cassazione: la difesa deve specificare con precisione quali atti o dichiarazioni erano già disponibili e perché essi fossero sufficienti a fondare la misura.
- Per ottenere successo in casi analoghi è necessario documentare con precisione la natura e la sufficienza degli indizi disponibili in precedenza (atti, dichiarazioni, informative) e spiegare la loro capacità prognostica in termini concreti, non solo astrattamente richiamare dichiarazioni antecedenti.
- Se si contesta la permanenza di un reato permanente (es. associazione), occorre provare concretamente gli elementi che dimostrino la prosecuzione della condotta oltre la data di un arresto o di una misura cautelare, poiché lo stato di detenzione può presuntivamente interrompere l'attività criminosa salvo elementi contrari concreti.
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