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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32519/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di buste di sicurezza stipulato nel 2013 tra una società committente e il titolare di una ditta individuale fornitrice. La committente, assumendo che la controparte non avesse adempiuto correttamente alla fornitura, convenne in giudizio il fornitore chiedendo il risarcimento dei danni, anche in relazione alle obbligazioni che la stessa committente aveva assunto verso Poste Italiane per un appalto di valore rilevante e di durata semestrale/annuale secondo gli atti richiamati in sentenza. Il fornitore si costituì contestando sia l’an sia il quantum della pretesa, sostenendo in particolare che la società attrice avrebbe rinunciato stragiudizialmente ad agire, e propose domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte e di risarcimento danni. In appello il fornitore censurò: l’interpretazione della mail del 2 maggio 2013, ritenuta dalla Corte territoriale non contenere alcuna rinuncia ad agire; l’asserita ultrapetizione per avere la sentenza riconosciuto un lucro cessante non domandato; il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’attrice e il preteso travisamento delle prove; la liquidazione equitativa della perdita di chance, ritenuta dal ricorrente apodittica; e l’omesso esame/erroneo assorbimento della domanda riconvenzionale di risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi, terzi e quinti motivi di ricorso, ritenendo infondate o inammissibili le censure che miravano sostanzialmente a un nuovo apprezzamento del merito, in particolare sull’interpretazione della corrispondenza, sull’ultrapetizione, sulla prova dell’inadempimento e sulla domanda riconvenzionale. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla censura sulla quantificazione del danno da perdita di chance, ritenendo la motivazione della Corte d’appello inidonea perché apodittica sia nella stima del margine utile netto al 10% sia nel numero di cinque gare considerate, senza adeguata spiegazione dei parametri adottati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il solo riesame del quantum del danno da perdita di chance, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363 e 1324 c.c.

    Le norme ermeneutiche possono essere invocate in cassazione solo denunciando specificamente il canone interpretativo violato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando la domanda originaria, letta nel suo complesso, ricomprenda la voce di danno poi riconosciuta dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell’onere probatorio non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del materiale istruttorio; occorre dimostrare che l’accertamento fattuale del giudice conduca necessariamente a una diversa conclusione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile non per la mera valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti, non dedotte o attribuito a prove legali un valore diverso da quello legale.

  • art. 116 c.p.c.

    La falsa applicazione ricorre solo se il giudice disattende prove legali o ne attribuisce valore di piena prova a elementi che non lo sono; non basta lamentare un diverso apprezzamento del compendio istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione del vizio di violazione di legge non consente di ottenere un terzo giudizio di merito sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento della prova è censurabile solo quando l’errore riguardi il contenuto oggettivo della prova e sia decisivo; non quando si contesti la valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è precluso salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammessa, ma deve essere sorretta da parametri verificabili, logicamente apprezzabili e adeguatamente motivati.

  • artt. 1453, 1454 e 1455 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento resta espressione di un apprezzamento di merito sulla gravità dell’inadempimento, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa novità della quantificazione, ma la Corte ha concentrato il vaglio sulla sufficienza della motivazione del quantum.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso del quantum la Corte ha ravvisato un difetto di adeguata giustificazione dei parametri, non una nullità radicale dell’intera decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La decisione deve essere motivata in modo sufficiente e intellegibile, specie quando la liquidazione sia equitativa.

Massime di principio

  • L’interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, che devono essere specificamente individuati e correlati all’errore decisorio, non tramite una mera contrapposizione di letture alternative.
  • La deduzione di ultrapetizione richiede di confrontare la pronuncia con il contenuto complessivo della domanda introduttiva: se la voce di danno riconosciuta risulta già ricompresa, in termini sostanziali, nell’originaria allegazione, non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Il vizio ex art. 2697 c.c. non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove: è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere probatorio o abbia tratto una conclusione incompatibile con la regola di riparto della prova.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un contenuto oggettivamente diverso da quello risultante dagli atti e tale errore è decisivo; non basta contestare la valutazione del suo peso probatorio.
  • La liquidazione equitativa del danno da perdita di chance è legittima solo se il giudice espone i criteri concretamente utilizzati, collegandoli a dati verificabili o comunque logicamente controllabili; una stima meramente apodittica o arbitraria è cassabile.
  • La chance risarcibile deve essere una seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile, ma la sua quantificazione richiede una motivazione coerente con i parametri fattuali del caso concreto; non è sufficiente richiamare in astratto percentuali forfettarie senza spiegare la loro pertinenza alla fattispecie.
  • La domanda di risoluzione per grave inadempimento è valutazione di merito: in cassazione non può essere rivalutato il comportamento delle parti se la Corte territoriale ha già ritenuto non decisiva la prospettata riapertura dei rapporti tra le parti.
  • In tema di risarcimento del lucro cessante e della perdita di chance, il giudice deve distinguere il mancato guadagno certo dalla possibilità perduta e calibrare la liquidazione su una base argomentativa coerente con la natura del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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