Cassazione Penale, Ordinanza n. 31443/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della responsabilità già affermata in appello, limitandosi a rilevare la non specificità del motivo di ricorso e la correttezza della motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con un solo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure si limitavano a riproporre pedissequamente quelle già dedotte in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo critico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento sulla piena affidabilità dell'ispettore che aveva proceduto al riconoscimento del ricorrente.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto del giudizio; la Corte non ne affronta il contenuto, ma la menziona come base della contestazione.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della decisione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo apodittico o apparente: il ricorso deve confrontarsi con gli argomenti posti a base della decisione di merito e indicare puntualmente le ragioni dell'asserito errore.
- Quando il giudice di appello abbia fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità, fondandosi su elementi ritenuti attendibili, la censura che non si misuri con tali passaggi è destinata alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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