Cassazione Civile, Ordinanza n. 18939/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una società otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma dovuta, secondo la sua prospettazione, per lavori svolti in favore di un condominio. Il condominio proponeva opposizione e il Tribunale revocava il decreto. In appello la società sosteneva che il contratto risultasse da una pluralità di documenti e chiedeva: la conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dall'amministratore chiamato in causa, il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nella validità del contratto, ovvero in subordine il pagamento del corrispettivo da parte del condominio e il risarcimento del danno da parte dell'amministratore. La Corte d'appello rigettava l'appello principale rilevando, in sintesi, che mancava l'autorizzazione assembleare ai lavori e che non era stata provata l'effettiva esecuzione dei lavori, né il collaudo degli stessi, escludendo così anche l'ingiustificato arricchimento del condominio e le ulteriori domande contro l'amministratore. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1325, 1326 e 1362 c.c., sostenendo che la proposta contrattuale poteva emergere da più documenti coordinati e non da un unico atto; 2) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte d'appello avrebbe guardato solo a un documento trascurando l'intera sequenza delle trattative; 3) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, perché la Corte avrebbe detto insieme che i lavori non erano stati eseguiti e che erano stati eseguiti da terzi; 4) violazione delle norme sulla confessione e sull'interrogatorio formale, perché non sarebbe stato attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni rese dall'amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la valutazione dei documenti spetta al giudice di merito e, soprattutto, perché la mancanza di una valida proposta contrattuale era comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi, fondata sull'assenza di autorizzazione assembleare del condominio. Ha respinto il terzo motivo osservando che il vizio oggi deducibile non è la semplice contraddittorietà della motivazione, ma solo il difetto assoluto di motivazione, e che comunque non c'era vera contraddizione tra l'affermazione di mancata prova dei lavori e quella del loro eventuale compimento da parte di terzi. Ha respinto anche il quarto motivo perché le dichiarazioni rese in interrogatorio formale rilevano come prova legale solo nei confronti del dichiarante; la ricorrente, però, non censurava correttamente la mancata prova di un fatto decisivo, ma solo la mancata attribuzione di efficacia probatoria alle dichiarazioni dell'amministratore, senza confrontarsi con la reale ratio della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per sostenere la tesi della validità della proposta/accordo contrattuale desumibile da più documenti
richiamato in tema di formazione del contratto e accettazione della proposta
richiamato per l'interpretazione dei documenti negoziali
richiamato insieme all'art. 156 c.p.c. per denunciare vizi della motivazione/sentenza
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione asseritamente viziata
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
richiamato in tema di confessione e valore probatorio delle dichiarazioni
richiamato in tema di confessione e interrogatorio formale
richiamato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulle dichiarazioni rese in interrogatorio formale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- La valutazione dei documenti e della ricostruzione fattuale spetta al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura degli atti se la censura non si confronta con la ratio decidendi.
- L'eventuale omissione di esame di fatti relativi alla formazione della proposta contrattuale è irrilevante se la decisione si fonda in modo autonomo su un diverso presupposto, quale la necessaria autorizzazione assembleare del condominio.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la semplice contraddittorietà della motivazione, ma richiede un difetto radicale di motivazione nei limiti oggi consentiti dal sindacato di legittimità.
- Le dichiarazioni rese in interrogatorio formale hanno efficacia di prova legale soltanto nei confronti del soggetto che le rende; non possono essere automaticamente trasposte a fondamento della pretesa verso altri soggetti.
- È inammissibile o comunque infondata la censura che si limiti a invocare regole sulla prova legale senza misurarsi con il reale oggetto della decisione impugnata.
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