Cassazione Penale, Ordinanza n. 16598/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata applicazione dell'istituto della desistenza, sostenendo che la mancata consumazione del delitto dovesse essere qualificata come desistenza volontaria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso anche mediante memoria successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, secondo la giurisprudenza richiamata, la desistenza presuppone che l'interruzione dell'azione criminosa dipenda da una scelta volontaria, non necessitata da fattori esterni; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la desistenza poiché l'azione non era stata portata a compimento a causa della reazione della persona offesa e dell'intervento degli operanti. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presentava un vizio riconducibile a quello denunciabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata consumazione del delitto è rilevante come tentativo; la desistenza è configurabile solo se l'interruzione dell'azione criminosa dipende da una scelta volontaria e non necessitata da circostanze esterne.
Norma incriminatrice del reato oggetto di conferma di condanna; nel testo emerge come reato tentato in abitazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio deducibile in cassazione riguarda la motivazione solo quando il suo sviluppo argomentativo contrasti con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
Richiamata dalla Corte per escludere la sussistenza del vizio di motivazione denunciato.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La desistenza dal delitto richiede una rinuncia volontaria all'azione criminosa, da intendersi come scelta libera e non come mera spontaneità psicologica; non è configurabile quando l'interruzione del fatto è imposta o determinata da ostacoli esterni, quali la reazione della persona offesa o l'intervento delle forze dell'ordine.
- In sede di legittimità, la censura per vizio di motivazione è ammissibile solo se il ragionamento del giudice di merito presenta un effettivo contrasto con massime di अनुभवienza o con le stesse premesse del provvedimento; non basta una diversa lettura del materiale argomentativo.
- Quando i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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