Cassazione Civile, Sentenza n. 28071/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo superato il termine semestrale di impugnazione decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (depositata il 21/07/2015). La società ha impugnato tale decisione sostenendo che il termine semestrale doveva essere aumentato di 31 giorni per la sospensione feriale prevista dall'art. 1, co. 1, legge 742/1942 (come modificata dal D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014), il che rendeva tempestivo l'appello depositato il 22/02/2016. In via subordinata la ricorrente aveva anche dedotto questioni di diritto sostanziale e processuale relative a rendita catastale (art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004), contestata intestazione dell'immobile al Demanio e la condanna alle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha stabilito che il termine semestrale di impugnazione va aumentato di 31 giorni per la sospensione feriale ai sensi dell'art. 1, co. 1, legge 742/1942 (applicabile al processo tributario), per cui il termine cadeva il 22/02/2016 e l'appello depositato in quella data era tempestivo. Perciò la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata alla stessa Commissione, in diversa composizione. Le altre censure sono state dichiarate assorbite. La Corte ha disposto che la Commissione regionale provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
termine di sei mesi per l'impugnazione
fissazione del termine semestrale di impugnazione; utilizzato in combinato con le norme sul processo tributario per valutare la tempestività dell'appello
richiamate dalla Commissione come norme del processo tributario che richiamano il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c.
art. 1, co. 1, legge 742/1942
sospensione dei termini feriali di 31 giorni
la sospensione feriale deve essere computata nel calcolo dei termini processuali; la Corte ha ritenuto applicabile la sospensione al processo tributario e ha aumentato il termine semestrale di 31 giorni
D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014
ha modificato la disciplina della sospensione feriale richiamata e la Corte ha ritenuto che la disposizione sia rilevante per il calcolo del termine semestrale nel processo tributario
norma sul termine per la notifica e la proposizione del ricorso per cassazione; citata in relazione alla notificazione del ricorso di cassazione
citato dalla ricorrente nella denuncia di nullità del procedimento insieme all'art. 327 c.p.c.; evocato nella contestazione del calcolo dei termini
art. 1, commi 336 e 337, Legge n. 311/2004
richiamata dalla ricorrente per contestare l'applicazione della nuova rendita catastale al periodo d'imposta 2008 in relazione al termine per l'aggiornamento catastale
norma sulle spese processuali oggetto di doglianza rispetto alla condanna alle spese in appello
Cass. n. 39815/2021 (giurisprudenza)
precedente richiamato per affermare la pacifica applicabilità della sospensione feriale al processo tributario
Massime di principio
- Nel calcolo del termine semestrale di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. applicato al processo tributario (artt. 38 e 49 D.Lgs. 546/1992) devono essere computati i giorni di sospensione feriale previsti dall'art. 1, co. 1, legge 742/1942, come modificati dal D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014.
- Se il termine di impugnazione scade il giorno che risulta aumentato per la sospensione feriale, un ricorso depositato in tale ultimo giorno deve essere ritenuto tempestivo.
- La ricorrente che deduca errori nel computo dei termini deve documentare la data di deposito della sentenza di primo grado e la data di deposito dell'appello per dimostrare la tempestività contando la sospensione feriale.
- Quando la Corte di legittimità accoglie un motivo processuale essenziale (qui la tempestività), le altre censure possono essere dichiarate assorbite e la causa rinviata per il merito alla commissione di merito in diversa composizione.
- La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 39815/2021) conferma l'applicabilità della sospensione feriale al processo tributario: è quindi prassi consolidata considerarla nel calcolo dei termini.
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