Cassazione Penale, Ordinanza n. 23189/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, in esecuzione di una pena detentiva complessiva di anni due, mesi due e giorni ventiquattro di reclusione derivante da due condanne definitive per violazioni della normativa sugli stupefacenti, aveva chiesto misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'affidamento in prova e dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 47 e 13 ord. pen. e dell'art. 27 Cost., sostenendo che il tribunale avrebbe deciso senza disporre un rinvio per svolgere indagini familiari; 2) violazione degli artt. 47, 48 ord. pen. in relazione agli artt. 111 e 25 Cost., 125, comma 3, e 678 c.p.p., lamentando l'omessa valutazione di elementi positivi indicati nelle note dei Carabinieri, quali residenza anagrafica, percezione dell'indennità di disoccupazione, assenza di collegamenti con ambienti criminali e assenza di carichi pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: le indagini socio-familiari risultavano impedite dal comportamento dello stesso interessato, che non si era presentato presso l'UEPE, impedendo la verifica della disponibilità al programma; inoltre, il ricorso era privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che valorizzava la precedente ammissione alla prova poi revocata dal Tribunale nel maggio 2024 per il venir meno delle condizioni per mantenerla. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e al controllo dei presupposti applicativi della misura alternativa.
Richiamato insieme all'art. 47 ord. pen. come base normativa della doglianza sulla misura alternativa e sulla valutazione degli elementi favorevoli.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di ulteriori accertamenti prima della decisione sulle misure alternative.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della richiesta di una decisione rispettosa della finalità rieducativa e della valutazione individualizzata.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulla legalità della decisione e della valutazione della misura.
Richiamato per contestare un preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamato quale norma procedurale applicabile al procedimento di sorveglianza e alla dedotta omissione valutativa.
Cassa delle ammende
Disposta la condanna al versamento di una somma per la declaratoria di inammissibilità, in ragione dei profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, la censura è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Le indagini socio-familiari funzionali alla valutazione delle misure alternative possono ritenersi legittimamente non espletabili quando l'ostacolo alla loro effettuazione dipende dal comportamento dell'interessato, ad esempio dalla mancata presentazione all'UEPE.
- La mancata collaborazione del condannato nel percorso istruttorio può incidere negativamente sulla possibilità di ottenere misure alternative e legittimare il rigetto dell'istanza o la declaratoria di inammissibilità della richiesta.
- In sede di ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare elementi favorevoli in astratto, occorrendo confrontarsi con tutti gli specifici passaggi motivazionali posti a base della decisione di sorveglianza, inclusa l'eventuale revoca di precedenti ammissioni per il venir meno dei presupposti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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