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Ordinanza

Ordinanza n. 725/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art.103 del D.L. 34/2020, notificato al ricorrente in data 22.01.2026, e del consequenziale provvedimento di espulsione prot. nr. -OMISSIS-, datato 22.01.2026 e notificato al ricorrente in pari data, emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e\o consequenziali.

Giustizia amministrativa202601140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare, con conseguente provvedimento di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato proposta ai sensi della procedura di emersione dal lavoro irregolare e il conseguente provvedimento di espulsione. Il ricorso contestava gli atti amministrativi senza che nell’ordinanza siano specificamente riportati i singoli motivi di legittimità dedotti. In sede cautelare, il Collegio ha valutato il periculum in mora e il fumus boni iuris alla luce dell’istruttoria acquisita. È emerso che il ricorrente era già stato espulso e si trovava fuori dal territorio nazionale; inoltre, le verifiche non avevano rilevato posizioni assicurative e contributive INPS intestate al ricorrente. Quanto alla ditta indicata come datrice di lavoro, era stata accertata la natura di impresa individuale con volume d’affari incompatibile con l’impiego di più dipendenti. Il sopralluogo presso la sede operativa indicata aveva dato esito negativo, non essendo state rinvenute insegna, struttura organizzativa, personale o attività produttiva riconducibile all’impresa. Le dichiarazioni del datore di lavoro, secondo cui la sede coincideva con la propria residenza e gli operai lavoravano nei singoli cantieri, non sono state ritenute idonee a corroborare l’effettiva esistenza di un’impresa individuale organizzata e capace di assumere dipendenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il ricorrente era già fuori dal territorio dello Stato in quanto il provvedimento di espulsione era stato portato a esecuzione, sicché non sussisteva un pregiudizio cautelare attuale suscettibile di tutela. Quanto al fumus boni iuris, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le risultanze dell’istruttoria sostenessero le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’istanza: assenza di posizioni INPS, incompatibilità tra il volume d’affari dell’impresa e la presenza di più dipendenti, esito negativo del sopralluogo presso la sede operativa e insufficienza delle dichiarazioni del datore di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 103 D.L. 34/2020

    Costituisce la base normativa della procedura di emersione dal lavoro irregolare nell’ambito della quale è stata presentata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza del periculum in mora e, nella sommaria valutazione, del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto non è attuale: l’esecuzione dell’espulsione e la conseguente permanenza dell’interessato fuori dal territorio dello Stato escludono, in concreto, il periculum in mora rispetto agli atti impugnati.
  • Nella fase cautelare, l’assenza di posizioni assicurative e contributive riferibili al lavoratore costituisce un elemento istruttorio idoneo a sostenere il rigetto dell’istanza di emersione, quando si inserisce in un quadro complessivo di elementi indicativi dell’insussistenza del rapporto di lavoro dichiarato.
  • L’incompatibilità tra il volume d’affari dell’impresa individuale e la gestione di un organico composto da più dipendenti può concorrere a dimostrare, in sede cautelare, l’inaffidabilità o l’insussistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda di emersione.
  • Il sopralluogo presso la sede operativa indicata dal datore di lavoro, dal quale risultino assenti una struttura organizzativa, personale e attività produttiva riconducibile all’impresa, può sostenere il diniego dell’emersione; dichiarazioni generiche circa lo svolgimento delle lavorazioni nei singoli cantieri non sono sufficienti, da sole, a superare tali risultanze.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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