Cassazione Civile, Ordinanza n. 10950/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di deliberazioni assembleari di una s.r.l. del 3 ottobre 2012, che i soci ricorrenti assumevano inesistenti o comunque invalide per più ragioni: mancata preventiva convocazione, difetto di quorum deliberativo, conflitto di interessi dell’amministratore e del socio che aveva votato, omessa indicazione nell’ordine del giorno del compenso dell’amministratore, e assenza di giusta causa nella nomina e sostituzione del collegio sindacale. In primo grado le domande erano state respinte; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo decisivo che il socio titolare della quota maggioritaria fosse stato nominato custode giudiziale della partecipazione sequestrata e fosse quindi legittimato a esercitare i diritti sociali, inclusi quelli di voto. Con il ricorso per cassazione i soci hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 2740 c.c., sostenendo che la sentenza che accertava la titolarità della quota non era stata iscritta nel registro delle imprese, ma solo annotata nella sezione notizie, senza effetti sull’individuazione del soggetto legittimato; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per mancata considerazione di documenti e ordinanza del giudice del registro che, a loro dire, avrebbero mostrato che la sentenza aveva accertato solo la partecipazione maggioritaria di un socio, senza incidere sulle quote residue; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di termine per replicare e produrre documenti dopo il deposito di una sentenza della Cassazione intervenuta in altro giudizio; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla legittimità della revoca e nomina del nuovo organo di controllo; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande volte a far accertare la regolarità delle convocazioni e delle assemblee del 10 e 28 giugno 2013 e l’invalidità della convocazione dell’assemblea del 3 ottobre 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di procura, chiarendo che nel ricorso nativo digitale la procura allegata telematicamente e autenticata dal difensore è valida se riferibile con certezza al giudizio. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché non colpivano la ratio decidendi, fondata non sull’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ma sulla nomina del socio quale custode giudiziale e sulla conseguente legittimazione all’esercizio del voto; il terzo perché non si confrontava con il rilievo della Corte d’appello circa la mancata dimostrazione del concreto pregiudizio e della necessità di depositare la documentazione già con l’appello; il quarto perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato il tema, rilevando la rinuncia al motivo; il quinto perché, per una parte, mancava la pertinenza tra la validità delle precedenti assemblee e l’invalidità delle delibere impugnate, e per l’altra non era confrontato il rilievo della Corte d’appello sulla totale partecipazione all’assemblea, che rendeva irrilevante il vizio di convocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti per contestare gli effetti dell’annotazione della sentenza nel registro delle imprese, ma la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo; ha ritenuto invece decisiva la legittimazione derivante dalla custodia giudiziale della quota sequestrata.
richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata o perché il tema era stato comunque esaminato.
richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione delle risultanze documentali; il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove/documenti; la Corte ha reputato le censure non decisive rispetto al fondamento della decisione.
richiamato per affermare la validità della procura speciale in formato digitale allegata telematicamente al ricorso per cassazione.
richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la procura speciale in formato digitale allegata telematicamente è valida quando sia univocamente riferibile al giudizio e non emergano elementi contrari alla volontà di proporre l’impugnazione.
- È inammissibile la censura di legittimità che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare profili non decisivi o diversi dal fondamento effettivo della decisione.
- La legittimazione all’esercizio dei diritti sociali connessi a una quota sequestrata può derivare dalla nomina del soggetto quale custode giudiziale, indipendentemente dalle vicende di iscrizione o annotazione della relativa sentenza nel registro delle imprese.
- La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se la decisione di merito ha già esaminato la questione oppure se il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione adottata dal giudice di appello.
- La doglianza relativa alla mancata concessione di un termine per produrre documenti postula la dimostrazione del concreto pregiudizio subito e della rilevanza della produzione ai fini della decisione.
- Le censure sulla regolarità della convocazione assembleare sono prive di rilievo quando risulti la partecipazione totalitaria dei soci o comunque quando la questione non sia logicamente connessa all’accertamento dell’invalidità delle delibere impugnate.
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