Cassazione Penale, Ordinanza n. 27981/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato le pene in base al concordato ex art. 599-bis c.p.p. e aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello rinunciati. Ha inoltre condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che, in applicazione dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato le pene e dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di appello perché rinunciati. Un ricorrente deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, in particolare sull'attendibilità della persona offesa, nonché vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'altro deduceva violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili, osservando che contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Nel caso concreto, tali condizioni non ricorrevano.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non consente di riproporre motivi rinunciati.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La richiesta di derubricazione nella fattispecie di lieve entità è stata ritenuta motivo non proponibile in cassazione nel contesto del concordato in appello, non essendo dedotto un vizio di illegalità della pena.
art. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
La pronuncia è richiamata come precedente che definisce i limiti di ammissibilità del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di appello resa in esito al concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è esperibile in via limitata alle questioni che incidono sulla validità del consenso prestato, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per riproporre motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato nell'ambito del concordato.
- Non sono deducibili, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., le censure relative al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né i vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando le doglianze non investono l'illegalità della pena né i profili propri del consenso al concordato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
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