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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20368/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari, sostenendo che non sussistesse la colpa grave addebitatagli: contestava la qualificazione come gravemente colposa del mantenimento di contatti con un coimputato (Belfiore), deduceva che non era dimostrato che le utenze telefoniche fossero effettivamente in uso al Perillo nel periodo contestato (utenze intestate a terze persone) e osservava che la condanna del Belfiore è sopravvenuta rispetto alla detenzione, per cui la frequentazione non poteva essere rimproverata. Inoltre censurava il diniego, da parte della Corte distrettuale, di un'ulteriore domanda risarcitoria, ritenendo che potesse essere soddisfatta in questa sede.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la Corte d'appello di Bologna ha correttamente qualificato la condotta del Perillo come colpa grave, idonea a escludere il diritto alla riparazione: ha richiamato i contatti telefonici costanti e tempestati tra Perillo e il coimputato Belfiore, taluni immediatamente prima o dopo le rapine, lo spegnimento episodico e non giustificato dell'utenza del Perillo nei momenti di consumazione di uno dei reati, la presenza delle utenze di entrambi nella stessa cella e nei pressi del luogo della rapina diverso dal domicilio e dal luogo di lavoro del ricorrente, e l'assenza di spiegazioni plausibili fornite dal Perillo. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione integrativa della Corte d'appello e ha altresì precisato che la constatazione della colpa grave ostacola non solo la riparazione ma anche l'accoglimento di ogni ulteriore domanda risarcitoria ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 1.000 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il riconoscimento dell'indennizzo è precluso se dalla condotta dell'interessato emerge colpa grave che abbia contribuito all'adozione o al mantenimento del provvedimento restrittivo

  • art. 43 c.p.

    Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia); la Corte applica questa nozione per valutare se la condotta, pur non volendo il risultato, sia stata così negligente da essere causa prevedibile dell'intervento autoritativo

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione; qui il ricorrente chiedeva la censura della qualificazione della colpa grave e della motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la rinnovata motivazione della Corte distrettuale fosse adeguata

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo all'ammissibilità delle domande e alla loro possibile valutazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che la constatazione della colpa grave precluda anche ogni ulteriore domanda risarcitoria ex art. 314 c.p.p.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 43 del 13/12/1995, Sarnataro)

    Principio secondo cui la nozione di colpa che impedisce la riparazione è quella dell'art. 43 c.p., ossia una condotta di macroscopica negligenza o imprudenza che renda prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria

Massime di principio

  • La sussistenza di colpa grave nella fase antecedente all'ingiusta detenzione esclude il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p.: va valutata con riferimento alla condotta ex ante, sulla base di elementi fattuali obiettivi
  • Comportamenti che possono concorrere a configurare colpa grave: frequentazione stabile di soggetti gravati da precedenti connessi ai fatti, contatti telefonici sospetti (tempistica anomala, coincidenze con gli eventi criminosi), spegnimenti inspiegati dell'utenza in momenti rilevanti, presenza in celle o luoghi prossimi alle scene del reato, e l'omessa fornitura di spiegazioni plausibili
  • La qualificazione come colpa lieve non impedisce di per sé il riconoscimento dell'indennizzo ma può giustificare un'eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo; la colpa grave invece costituisce causa ostativa
  • Chi contesta la qualificazione della condotta come colpa grave deve confrontarsi con tutti gli elementi fattuali posti a fondamento della decisione e fornire spiegazioni alternative plausibili; contestazioni generiche sulla mera frequentazione senza neutralizzare gli elementi probatori spesso non sono sufficienti
  • La pronuncia di colpa grave ostacola anche l'accoglimento di altre richieste risarcitorie connesse alla stessa ingiusta detenzione: l'accertamento negativo ha effetto preclusivo sulle domande principali ex art. 314 c.p.p.

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