Cassazione Penale, Sentenza n. 1939/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione, in concorso, di 103 g di cocaina e 1 g di hashish (art. 73 d.P.R. 309/1990). Maroiu censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche per presunta valutazione erronea del casellario (il certificato indicherebbe incensuratezza) e omessa valutazione di elementi favorevoli; inoltre il ricorso è tardivo. Ghindar deduce: (i) mancata e insufficiente motivazione sulle dichiarazioni spontanee del coimputato e travisamento delle sue dichiarazioni e del verbale di sequestro (tra cui la qualificazione di una polvere come "sostanza da taglio" invece che bicarbonato); (ii) illogicità nel ritenere il suo concorso nonostante la sua presunta inconsapevolezza e il comportamento meramente passivo (sostenendo che abbia solo gettato la busta sotto la macchina sotto pressione del coimputato); (iii) vizio nella negazione delle attenuanti generiche, ritenendolo "poco collaborativo" senza elementi di fuga, resistenza o oltraggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Maroiu: il ricorso è tardivo (sentenza depositata 14/04/2022 con motivazione entro 90 giorni; termine impugnazione scaduto il 25/06/2022; ricorso depositato il 27/06/2022) e, nel merito, generico/aspecifico (l'incensuratezza non è decisiva di per sé ai fini delle generiche e il ricorrente non indica elementi positivi omessi). Per Ghindar: i primi due motivi sono generici, aspecifici e reiterativi; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che ha desunto la consapevolezza del contenuto della busta dalla sua trasparenza e dall'occlusione del ricorrente alla vista degli operanti (tentativo di occultamento), nonché dalla prova di attività di spaccio riscontrata nell'abitazione (strumenti di confezionamento, pesatura e taglio). La negazione delle attenuanti generiche è stata ritenuta motivata e non manifestamente illogica. Conseguentemente sono confermate le statuizioni di condanna e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna dei ricorrenti per la detenzione, in concorso, di cocaina e hashish.
art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.
Sul criterio di valutazione delle circostanze attenuanti generiche: lo stato di incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle generiche; occorre valutare complessivamente elementi positivi che il ricorrente deve indicare e che il giudice deve considerare.
Disciplina del concorso di persone nel reato: il concorso richiede un contributo consapevole al fatto criminoso, che può manifestarsi anche in comportamenti che agevolino o garantiscano una certa sicurezza all'autore principale; ciò giustifica la ricostruzione del concorso quando vi siano elementi che denotino collaborazione o consapevolezza.
Regola la valutazione delle circostanze attenuanti: il giudizio del giudice del merito è essenzialmente di fatto e, se motivato e non contraddittorio, è insindacabile in sede di legittimità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Previsione procedurale che permette la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; applicata per procedere senza discussione orale in assenza di richiesta.
Cass. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate)
Giurisprudenza richiamata per la distinzione tra mera connivenza non punibile e concorso nel reato di stupefacenti: la connivenza è passività; il concorso richiede contributo consapevole, anche implicito.
Cass. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Conferma che il giudizio sulle attenuanti generiche è di fatto e la sua motivazione, se non contraddittoria e se richiama gli elementi decisivi, è insindacabile in Cassazione.
Massime di principio
- I termini processuali per il deposito del ricorso in Cassazione sono perentori: il mancato rispetto della scadenza determina inammissibilità.
- Le censure generiche e aspecifiche, che non indicano elementi nuovi o specifici omessi dal giudice di merito, sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve puntualizzare gli elementi positivi che ritiene non valutati.
- Nella materia degli stupefacenti la distinzione tra mera presenza/passività e concorso si valuta sulla base della consapevolezza e del contributo: atti diretti ad agevolare, occultare o garantire lo spaccio possono essere considerati contributi consapevoli al reato.
- La trasparenza/visibilità del contenuto di un involucro e i comportamenti di occultamento alla vista degli operatori possono legittimamente fondare il convincimento sulla consapevolezza del possessore circa la natura della sostanza.
- La qualificazione di materiali trovati (es. polveri, sostanze da taglio) va valutata in sede di merito; accuse difensive su tale punto devono essere provate e specificamente contestate per essere riconsiderate in Cassazione.
- La decisione del giudice di merito circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto: se è adeguatamente motivata e non contraddittoria, la Corte di legittimità non la sostituisce con una propria valutazione.
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