Cassazione Penale, Sentenza n. 19160/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di correzione di errore materiale relativa alla sentenza n. 36252/2020 della Corte di Cassazione, con richiesta di liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore d'ufficio (Avv. Loria) in relazione al procedimento penale nei confronti di Petrillo Antonio e Nobile Alfonso. Il difensore deduceva omissioni nella sentenza e chiedeva la liquidazione delle spese e il deposito della nota spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza. Ha ritenuto che non sussista alcuna statuizione omessa correggibile ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; ha osservato che l'Avv. Loria risultava designato difensore d'ufficio ma non risulta abbia svolto attività in relazione all'udienza ex art. 611 c.p.p.; ha richiamato l'art. 116 del DPR 115/2002 secondo cui la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio è di competenza del magistrato del giudice di merito (e non del giudice di legittimità) e può avvenire nelle misure previste dall'art. 82 solo se il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure di recupero dei crediti professionali. Per questi motivi la richiesta di liquidazione e la nota spese sono state respinte e l'istanza dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Norma che disciplina la correzione di errori materiali o omissioni nella sentenza; la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna omissione correggibile ex art. 130 nel caso di specie.
Richiamato per segnalare l'udienza cui l'Avv. Loria non avrebbe partecipato; l'assenza di attività processuale rileva ai fini della richiesta di liquidazione.
l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82....quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali
La liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio compete al giudice di merito (es. GIP) e non al giudice di legittimità; è subordinata alla dimostrazione dell'esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali e alla misura fissata dall'art. 82.
Predisposizioni sulle misure e le modalità di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio richiamate dall'art. 116; fornisce i criteri di quantificazione che si applicano in sede di giudice di merito.
Massime di principio
- L'istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. è limitata a errori materiali o omissioni manifeste e non può essere usata per ottenere provvedimenti sostanziali che spettano al giudice di merito.
- La liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio è di competenza del giudice di merito (es. GIP o altro giudice che ha emesso il provvedimento) e non della Corte di Cassazione; pertanto le richieste di liquidazione devono essere proposte davanti al giudice di merito.
- Per ottenere la liquidazione il difensore deve dimostrare l'esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali; in assenza di tale prova la richiesta può essere respinta.
- Se il difensore non ha svolto attività processuale rilevante (es. non ha partecipato all'udienza decisiva), la probabilità di ottenere la liquidazione diminuisce significativamente.
- In situazioni analoghe è consigliabile rivolgere la richiesta di liquidazione al giudice di merito, documentando l'incarico, l'attività svolta e le prove dell'inesito recupero crediti, evitando di usare la procedura di correzione di errore materiale come surrogato per questioni di merito.
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