Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7697/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della confisca di beni immobili, quote societarie e conti correnti disposta con decreto del Tribunale di Reggio Calabria (20/06/2018) e parzialmente riformata in appello, deducendo violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Hanno sostenuto che la confisca non poteva reggersi alla luce della sentenza n. 24 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di parte dell'art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. 159/2011, nonché che era emersa una "prova nuova": documentazione relativa a un pagamento di euro 1.601.121,66 liquidato alla Center Stock s.r.l. e utilizzato per l'acquisto dell'immobile personale intestato a Serra, documentazione che i ricorrenti affermano di non aver potuto produrre in precedenza perché custodita presso società sottoposte a confisca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la confisca fosse fondata non sulla norma dichiarata in parte incostituzionale ma sulla dichiarazione di pericolosità sociale ex art. 1, lett. b) del d.lgs. 159/2011, quindi non intaccata dalla pronuncia costituzionale richiamata. Quanto alla presunta prova nuova, la Corte ha ritenuto che la documentazione fosse preesistente e conoscibile dai ricorrenti e non sia stata giustificata con fatti di forza maggiore che ne avessero impedito la produzione nel procedimento di prevenzione; di conseguenza non aveva il carattere di novità idonea a giustificare la revocazione. La Corte ha applicato il principio secondo cui la revocazione per "prova nuova" è ammessa solo se la prova è sopravvenuta dopo la definizione del procedimento o preesisteva ma sia stata incolpevolmente scoperta dopo la definitività. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma stimata in euro tremila.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 28, comma 1, lett. a) e b)

    il rimedio avverso le decisioni definitive sulla confisca di prevenzione puo' essere richiesto "a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludono in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi..."

    La Corte ha interpretato il rimedio come straordinario: la prova nuova deve essere sopravvenuta o incolpevolmente scoperta dopo la definitività della confisca; prove preesistenti ma non dedotte nel procedimento non sono ammissibili salvo forza maggiore.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 4, comma 1, lett. c) (richiamato)

    parte dell'art. 4, comma 1, lett. c) dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 24

    La Corte ha rilevato che l'illegittimità parziale di questa disposizione non incide sul caso specifico perché la misura di prevenzione è stata motivata sulla base dell'art. 1, lett. b) (pericolosità sociale), quindi fondamento alternativo e indipendente dalla norma dichiarata incostituzionale.

  • art. 1, lett. b) d.lgs. 159/2011

    La Corte territoriale aveva dichiarato la pericolosità sociale di Serra ai sensi di questa disposizione; la Cassazione ha ritenuto che quel giudizio di pericolosità non sia stato scalfito dalle censure mosse dai ricorrenti.

  • art. 630 cod. proc. pen.

    il rimedio va esperito "nelle forme previste dall'art. 630 cod. proc. pen."

    La procedura della revocazione della confisca segue le regole processuali previste per la revocazione delle sentenze penali, con le stringenti condizioni per l'ammissibilita' delle "prove nuove".

  • Giurisprudenza di legittimità: Sez. U., n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    La Corte a sezioni unite ha chiarito che la prova nuova rilevante per la revocazione puo' essere sia sopravvenuta sia preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; la prova deducibile ma non dedotta non vale salvo forze maggiori.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 41507 del 24/09/2013 (Auddino)

    Confermato il principio secondo cui elementi non idonei a determinare una decisiva incrinatura del quadro fattuale non giustificano la revoca della confisca.

Massime di principio

  • La revocazione della confisca è un rimedio straordinario: per essere ammessa la "prova nuova" deve essere effettivamente sopravvenuta dopo la definizione del procedimento o, se preesistente, deve essere stata incolpevolmente scoperta dopo la definitività.
  • Documenti o elementi conoscibili e deducibili durante il procedimento di prevenzione ma non prodotti per negligenza non costituiscono prova nuova; bisogna dimostrare una causa di forza maggiore che abbia impedito la tempestiva produzione.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma che poteva essere tra le basi giuridiche della misura non annulla automaticamente misure fondate su presupposti alternativi e indipendenti (es. dichiarazione di pericolosità sociale ai sensi di altra disposizione).
  • Provvedimenti non definitivi (assoluzioni non definitive, annullamenti non definitivi di sequestri) difficilmente scalfiscono un giudizio di prevenzione definitivo; per incidere serve una decisione definitiva che escluda i presupposti della misura.
  • Per evitare l'inammissibilità è consigliabile, nel corso del procedimento di prevenzione, depositare tempestivamente tutta la documentazione probatoria disponibile e, se impossibilitati, motivare con elementi concreti l'impossibilità oggettiva di produrla.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.