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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36716/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per concorso, in continuazione, nei reati di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, truffa consumata e tentata truffa. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo; con il secondo ha lamentato la mancata applicazione dell'art. 47 c.p., sostenendo la configurabilità di un errore di fatto; con il terzo ha dedotto violazione di legge per la revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena; con il quarto ha contestato la determinazione della pena. Ha depositato anche motivi aggiunti, ritenuti dal ricorso manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la motivazione della sentenza impugnata dava conto della piena prova della comunanza di intenti tra i concorrenti e della mala fede dell'imputato; era corretta l'esclusione dell'errore di fatto ex art. 47 c.p. perché l'imputato aveva piena consapevolezza delle circostanze; era legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., poiché il nuovo reato era stato commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della precedente sentenza; la censura sulla pena era inammissibile e comunque infondata, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p., e la motivazione era adeguata anche con riferimento alla recidiva e alla pregressa condizione di pregiudicato. La Corte ha inoltre osservato che i motivi erano meramente reiterativi di quelli già proposti in appello e quindi non specifici. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nei reati contestati

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione tra i reati contestati

  • art. 455 c.p.

    norma incriminatrice della spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa contestata e del tentativo di truffa

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la configurazione del tentativo di truffa

  • art. 47 c.p.

    invocato dalla difesa; la Corte esclude la configurabilità dell'errore di fatto per la piena consapevolezza dell'imputato

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    applicato per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il nuovo reato è commesso entro cinque anni dalla irrevocabilità della precedente sentenza

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la graduazione della pena in base ai criteri legali

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi che si limitano a riproporre pedissequamente censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito sono privi di specificità e possono essere dichiarati inammissibili perché meramente apparenti.
  • La deduzione di un errore di fatto ex art. 47 c.p. è infondata quando il giudice di merito accerti che l'imputato aveva piena consapevolezza delle circostanze della vicenda e quindi non versava in un errore percettivo o rappresentativo rilevante.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto quando il nuovo reato sia commesso entro il termine quinquennale dalla irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti rilevanti secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito sindacare nel merito la graduazione della pena se la motivazione del giudice di merito è congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoPena e commisurazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di personeContinuazione

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