Cassazione Penale, Sentenza n. 40428/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 1353/24 del 30/10/2024. Il ricorrente denunciava omesso esame di due motivi originariamente proposti in cassazione: (i) violazione del divieto di reformatio in peius per la rideterminazione della pena in appello (aumento, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, degli incrementi per continuazione sui capi I e H) e (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena (anche ratione temporis per le condotte corruttive anteriori alla legge n. 190/2012) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso chiedeva la sospensione e, in via principale, la rilevazione dell'errore di fatto della Corte di legittimità per omessa pronuncia su tali motivi e, in subordine, la declaratoria di estinzione per prescrizione di taluni reati.
La decisione
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ritiene che non sussista errore di fatto: i motivi censurati erano stati richiamati ed elencati nella motivazione della sentenza di cassazione e, dopo le statuizioni di annullamento/estinzione di alcuni capi, la Corte di legittimità ha assorbito i motivi relativi alla quantificazione della pena e alla presunta violazione del divieto di reformatio in peius in vista della rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello in sede di rinvio. Inoltre la questione delle attenuanti generiche non era stata devoluta al secondo grado (quindi inammissibile per la prima volta in cassazione). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; è revocata la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e la sospensione preventiva precedentemente concessa viene tolta.
Norme richiamate
norma richiamata in ordine alla richiesta di trattazione orale in presenza; menzionata per contesto procedurale relativo alla trattazione del ricorso
norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto alla Corte di Cassazione, argomento in base al quale è stato proposto il ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto lamentato
norma richiamata dal ricorrente con riferimento al divieto di reformatio in peius (lamentando la violazione per aumenti disposti in appello non impugnati dal P.M.); la Corte ha valutato il profilo e lo ha rimesso alla Corte d'appello nel giudizio di rinvio
artt. 2, 62-bis, 132, 133 e 319 c.p.
norme del codice penale richiamate nella censura sulla dosimetria della pena e sulle circostanze (es. 62-bis, 132, 133) e sull'elemento del reato (art. 319); la Corte ha ritenuto che le questioni sanzionatorie fossero da riesaminare dal giudice del rinvio
richiamato per affermare l'impossibilità di introdurre in cassazione questioni che non siano state devolute al giudice di merito (inammissibilità delle circostanze attenuanti generiche non discusse in appello)
norma richiamata a proposito del calcolo della prescrizione; la Corte ha escluso che il tempo successivo alla pronuncia oggetto di ricorso straordinario possa rilevare per fini prescrizionali in questa sede
norma che consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Massime di principio
- L'omesso esame di un motivo in cassazione configura errore di fatto solo se si tratta di una mera svista percettiva, immediatamente rilevabile dal semplice confronto col ricorso; se la Corte ha esaminato il motivo e lo ha ritenuto assorbito per rimessione al giudice del rinvio non sussiste errore di fatto.
- Il divieto di reformatio in peius impedisce in linea di principio al giudice d'appello di peggiorare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione del P.M.; tuttavia, quando il giudice di legittimità annulla parti della decisione e rimette la quantificazione della pena al giudice del rinvio, le questioni di dosimetria e di eventuale reformatio in peius possono essere riconsiderate dal giudice di merito nel nuovo esame.
- Le circostanze attenuanti generiche e altre questioni di fatto o di merito non devolute espressamente al secondo grado non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione (art. 606 c.p.p.): chi vanta attenuanti deve proporle in appello perché siano oggetto di sindacato in cassazione.
- La dichiarazione di assorbimento di motivi da parte della Corte di cassazione non equivale a una omissione: frequentemente indica la scelta motivazionale di demandare al giudice del rinvio profili che richiedono nuova valutazione di merito (ad es. rimodulazione complessiva della pena).
- Un ricorso straordinario per errore di fatto non sospende automaticamente gli effetti della sentenza impugnata: la sospensione può essere concessa ma è revocabile se il ricorso è dichiarato inammissibile; inoltre, la dichiarazione di inammissibilità impedisce di far valere successivi eventi estintivi (es. prescrizione) che siano sorti dopo la pronuncia impugnata.
- Se la Corte di cassazione accoglie parzialmente ricorso e rinvia per rideterminare la pena, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare anche le questioni che la cassazione abbia dichiarato assorbite purché siano state devolute al secondo grado tramite motivi di appello.
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