Cassazione Penale, Ordinanza n. 14246/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo come unico motivo l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e sostenendo, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza mira a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e una lettura alternativa del compendio istruttorio, attività precluse al giudizio di legittimità, e che il motivo riproduce questioni già esaminate e disattese in appello. La memoria depositata successivamente si limita a reiterare le medesime censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse adeguatamente motivata nel escludere la particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta e la personalità dell'imputato quali elementi ostativi al beneficio. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la motivazione della sentenza di merito dava conto di elementi ostativi, in particolare modalità della condotta e personalità dell'imputato; la censura che mira a una diversa valutazione del fatto è inammissibile in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se, sotto la sua veste formale, richiede una nuova valutazione del fatto e delle prove, perché il sindacato di legittimità non consente una rilettura alternativa del compendio probatorio.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente sorretto da una motivazione che valorizzi in modo specifico le modalità della condotta e la personalità dell'imputato quali indicatori ostativi al beneficio.
- Quando il motivo di ricorso riproduce censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono ex lege le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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