Cassazione Penale, Ordinanza n. 14606/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna. La doglianza era volta a sostenere, in termini generali, che potesse essere riconosciuta l'unicità del disegno criminoso tra i reati giudicati, ma senza confutare specificamente le ragioni del rigetto: il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi di commissione e delle modalità operative, ritenendo che le condotte fossero piuttosto espressione di una propensione a delinquere e di autonome determinazioni criminose. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la valutazione sull'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per motivazione mancante o manifestamente illogica. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione congrua e non illogica, fondata su elementi oggettivi quali il tempo intercorso tra i reati, la diversità dei luoghi e delle modalità esecutive. Conseguentemente, il ricorso, privo di specifiche censure e diretto a sollecitare una diversa lettura dei fatti, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso; non basta la mera omogeneità tipologica dei reati se i successivi fatti appaiono frutto di autonome determinazioni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della presenza di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che, già al momento del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la sola presenza di indici sintomatici se le ulteriori condotte risultano frutto di determinazioni estemporanee o plurime.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito mediante la prospettazione di parametri di lettura diversi da quelli adottati dal giudice dell'esecuzione, ove la motivazione impugnata sia congrua e non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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