Cassazione Penale, Sentenza n. 27471/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura la determinazione della pena: la Corte territoriale avrebbe negato le attenuanti generiche fondando il diniego esclusivamente sui precedenti penali dell'Andronico, senza valutare se questi precedenti, per gravità e specificità, connotassero una particolare capacità a delinquere, e senza considerare gli elementi prospettati dalla difesa (tempo trascorso dai fatti e comportamento successivo) favorevoli a una maggiore mitigazione. Altri motivi di ricorso contestavano la valutazione probatoria già compiuta in appello e la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; inoltre è stata sollevata la questione della decorrenza della prescrizione con riferimento al reato indicato nell'art. 624-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato aspecifico il primo motivo (contestazione di merito sulla ricostruzione fattuale) ritenendo corretta e non censurabile la valutazione probatoria della Corte territoriale (anche in relazione al riconoscimento fotografico). Il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato ritenuto generico e privo di interesse per carenza di specificità in appello, con richiamo agli artt. 581 e 568 c.p.p.; pertanto nessun vantaggio concreto sarebbe conseguito al ricorrente. Il motivo decisivo è risultato invece fondato: la Corte ha rilevato che, non essendo la recidiva stata valorizzata dal primo giudice nella determinazione della pena, essa non può essere utilizzata per il calcolo del termine di prescrizione. Dall'esame degli atti è emerso che il termine massimo di prescrizione per il reato di cui al capo A (art. 624-bis) si è perfezionato il 4 dicembre 2023, anteriore alla sentenza di appello del 19 marzo 2025. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A per prescrizione e, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., ha rideterminato direttamente la pena residua (eliminando l'aumento per continuazione) nella misura di 2 anni di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di ricettazione.
Norme richiamate
La norma indica il reato oggetto dell'annullamento per prescrizione; la Corte ha ritenuto estinto questo reato perché il termine di prescrizione si è perfezionato prima della sentenza di appello, dovendosi escludere la recidiva non valorizzata dal primo giudice
Richiesto dall'iter processuale per l'ammissibilità delle impugnazioni: impone l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle doglianze, richiamato per censurare l'asserita genericità del motivo sulle attenuanti
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'impugnazione deve avere un interesse concreto a rimuovere un pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato; utilizzato per escludere interesse concreto in presenza di doglianza generica
Permette alla Corte di cassazione, ove possibile, di eliminare aumenti di pena applicati a titolo di continuazione e di rideterminare direttamente la pena finale senza rinvio; così è stato fatto per rideterminare la pena dopo l'annullamento per prescrizione
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e di apprezzamento probatorio compiute dalla Corte territoriale sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche, contraddittorie o false; contestazioni di merito generiche o richieste di rilettura del materiale probatorio esulano dal sindacato di legittimità
- Il riconoscimento fotografico è una forma di dichiarazione con valore probatorio analogo alla deposizione testimoniale e la sua valutazione spetta al giudice di merito
- Una doglianza sulle attenuanti generiche deve essere specifica e motivata in appello secondo gli artt. 581 e 568 c.p.p.; l'assenza di motivazione o la genericità possono rendere il motivo inammissibile o privo di interesse
- Se il primo giudice esclude (anche implicitamente) una circostanza aggravante come la recidiva, tale circostanza non può essere successivamente utilizzata per il calcolo del termine di prescrizione del reato
- Quando la prescrizione del reato è accertata dalla Corte di cassazione, la sentenza va annullata limitatamente al reato estinto; ove possibile la Corte può procedere direttamente a rideterminare la pena residua ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27337/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →