Cassazione Penale, Ordinanza n. 34281/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Un detenuto aveva proposto reclamo per ottenere il ripristino del corretto funzionamento dei caloriferi nella propria cella, lamentando un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. Il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo ritenendo, sulla base di una nota informativa dell'istituto penitenziario, che il ripristino fosse stato effettuato e ha qualificato la doglianza come reclamo generico e non giurisdizionale. In cassazione il detenuto, tramite difensore, ha dedotto tre profili: errata qualificazione del reclamo come generico anziché giurisdizionale ex art. 35-bis ord. pen., con conseguente vizio procedurale; non comprensibilità del provvedimento perché manoscritto; manifesta illogicità della motivazione per avere il magistrato risposto a distanza di quasi un anno fondandosi solo sulla nota informativa e ritenendo non attuale la questione, nonostante il dedotto persistente difettoso funzionamento dei caloriferi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reclamo come generico, perché la lamentela riguardava un occasionale malfunzionamento del riscaldamento e non una totale mancanza di riscaldamento idonea a incidere in modo attuale e grave su diritti soggettivi del detenuto. Conseguentemente ha affermato che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa su reclamo generico è inammissibile quando il provvedimento incide solo sulle modalità di esercizio del diritto e non su diritti soggettivi in senso proprio. Ha inoltre giudicato manifestamente infondate le ulteriori doglianze sulla leggibilità del provvedimento e sulla motivazione, ritenendo congruo il richiamo alla nota informativa e generica la deduzione sulla persistenza del guasto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del reclamo giurisdizionale, riservato alle lesioni attuali e gravi dei diritti del detenuto, non a meri disagi temporanei o a questioni di modalità esecutive del trattamento.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Il reclamo giurisdizionale tutela le lesioni strutturali del diritto del detenuto quando derivino un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei suoi diritti; non è lo strumento per censurare un mero disagio temporaneo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale base per subordinare la sanzione pecuniaria alla verifica della mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il reclamo giurisdizionale del detenuto è ammissibile solo quando la doglianza investa una lesione attuale e grave di diritti soggettivi, non una mera irregolarità o un disagio temporaneo nella concreta modalità di esecuzione del trattamento penitenziario.
- Un occasionale malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento in cella, se non si traduce in totale assenza di riscaldamento o in un pregiudizio strutturale e attuale ai diritti del detenuto, può essere qualificato come reclamo generico rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria.
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza resa su reclamo generico quando il provvedimento non incide direttamente su diritti soggettivi del detenuto ma solo sulle modalità del loro esercizio.
- La motivazione di un provvedimento non è illogica o incomprensibile per il solo fatto di essere redatta a mano, se il contenuto è comunque intellegibile e consente di comprendere le ragioni del decisum.
- Quando la valutazione di infondatezza del reclamo si fonda su una nota informativa dell'istituto penitenziario, la censura di illogicità deve indicare in modo specifico e non generico perché tale dato sarebbe inattendibile o insufficiente.
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