Cassazione Civile, Ordinanza n. 22693/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La parte ricorrente, già assunta con contratto di lavoro a tempo determinato come personale ATA presso un istituto comprensivo, aveva adito il tribunale ordinario chiedendo l’annullamento del decreto con cui era stato verificato e convalidato il punteggio della graduatoria di istituto di terza fascia, nonché del successivo provvedimento dell’ufficio scolastico territoriale che aveva rettificato in diminuzione il punteggio attribuito in alcune qualifiche. Nel corso del giudizio aveva poi proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. contro un ulteriore provvedimento del dirigente scolastico, che aveva annullato in autotutela la procedura di reclutamento e disposto il recesso unilaterale dal contratto. Il tribunale aveva rigettato la cautelare ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione amministrativa perché concernente atti autoritativi relativi a una procedura concorsuale. Con il regolamento preventivo di giurisdizione la ricorrente sosteneva invece che non vi fosse una procedura concorsuale in senso stretto e che, una volta inserita in graduatoria, la posizione tutelata fosse di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle rettifiche di punteggio e sugli atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto il ricorso fondato e hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa risultava già pendente. La Corte ha distinto le controversie sulla disciplina generale e regolamentare delle graduatorie, che possono spettare al giudice amministrativo, dalle controversie aventi a oggetto il corretto punteggio o la permanenza in graduatoria di un singolo docente/personale ATA già inserito, nelle quali non vi è esercizio di discrezionalità comparativa ma attività vincolata di gestione del rapporto privatizzato. In conseguenza, la domanda diretta al mantenimento del punteggio già attribuito e alla contestazione della sua rettifica rientra nella giurisdizione ordinaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del merito.
Norme richiamate
Il ricorso d’urgenza è richiamato come procedimento provvisorio e strumentale; il relativo ricorso per cassazione è trattato come regolamento preventivo di giurisdizione, non come impugnazione del provvedimento cautelare.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
secondo comma; primo comma
La notifica del regolamento di giurisdizione può essere validamente eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato del distretto del giudice adito, senza necessità di rinnovo presso l’Avvocatura generale.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dal giudice cautelare quale norma che devolve al giudice amministrativo le controversie relative a procedure concorsuali; la Corte precisa però che la fattispecie concreta non integra una procedura concorsuale in senso stretto.
art. 4, commi 3 e 6 ter, l. n. 124/1999
Le graduatorie di istituto sono strumenti per il conferimento delle supplenze temporanee e non presuppongono una procedura concorsuale per l’accesso.
Conferma la funzione delle graduatorie di istituto quale meccanismo per la copertura delle supplenze temporanee.
Regolamento attuativo che disciplina le modalità di conferimento delle supplenze e la formazione delle graduatorie di istituto.
art. 111 Cost.
È menzionato solo per escludere che il ricorso avverso il provvedimento cautelare sia proposto come impugnazione del provvedimento stesso.
Massime di principio
- Le controversie relative alla disciplina generale o regolamentare delle graduatorie di istituto, quando investono direttamente l’atto normativo o amministrativo generale che ne regola la formazione, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- Le controversie promosse dal singolo aspirante già inserito in graduatoria e volte ad accertare il corretto punteggio, la corretta collocazione o la permanenza in graduatoria appartengono al giudice ordinario, poiché riguardano diritti soggettivi derivanti direttamente dalla normativa primaria e da atti vincolati di gestione.
- La rettifica del punteggio o l’esclusione di un candidato già inserito in graduatoria non integra, di per sé, esercizio di discrezionalità comparativa o procedura concorsuale in senso stretto, quando l’amministrazione si limita ad applicare criteri predeterminati da norme e tabelle.
- Nel sistema delle graduatorie di istituto, l’attribuzione del punteggio avviene in base a regole vincolate e automatizzate; di conseguenza, la verifica della conformità dei titoli dichiarati a quelli posseduti dà luogo a una controversia su diritti soggettivi e non su interessi legittimi, salvo che si contesti in via diretta la legittimità dell’atto generale che disciplina la graduatoria.
- Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere validamente notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato del distretto in cui pende la causa, in coerenza con la funzione incidentale e acceleratoria dell’istituto.
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