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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1685/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 30/07/2022 che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha contestato la valutazione della gravità indiziaria (ritenendo illegittimo il valore attribuito al silenzio e all'uso dell'ovile senza adeguata prova di attribuibilità del fatto a lui) e, soprattutto, la sussistenza delle esigenze cautelari sul piano del pericolo di recidiva, osservando di non avere precedenti penali, che i fatti sarebbero già accertati e che una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione) sarebbe stata adeguata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della valutazione della gravità indiziaria da parte del Tribunale (considerando rilevante il rinvenimento nell'ovile di 731 piantine di marijuana, pronte per l'essiccazione, e la disponibilità dell'ovile da parte del Boscarino). Tuttavia, ha ritenuto viziata la motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la motivazione del Tribunale è risultata generica e priva della specificazione richiesta dalla legge (mancava la valutazione critica e gli elementi concreti che dimostrassero l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva). Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato il provvedimento al Tribunale di Catania per nuovo giudizio conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti: contestazione per coltivazione di sostanze stupefacenti (in specie cannabis indica). La Corte ha ritenuto che il rinvenimento massiccio di piante nell'ovile sia elemento idoneo a fondare la gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Definisce il concetto di "gravi indizi di colpevolezza": elementi che, pur non provando oltre ogni dubbio, rendono probabile la responsabilità e giustificano le indagini e le misure cautelari. La Corte ha confermato che il complesso degli elementi raccolti (731 piante, modalità di essiccazione, disponibilità dell'ovile) integra tale presupposto.

  • codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    Indica le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione (speciale prevenzione). La Corte ricorda che, dopo la riforma, tale pericolo deve essere non solo concreto ma anche "attuale" e basato su elementi specifici relativi alle modalità del fatto e alla personalità dell'indagato; non può desumersi dalla sola gravità astratta del reato.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Intervento riformatore che ha imposto il requisito dell'attualità, oltre che della concretezza, per il pericolo di reiterazione: la Corte ha richiamato questa modifica come parametro inderogabile nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8, conv. con L. n. 176/2020

    Norma richiamata in relazione alla richiesta, da parte della difesa, di trattazione orale del ricorso in Cassazione; non incide sul merito della decisione qui esaminata.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può essere fondata su elementi materiali rilevanti (es. ingente quantità di sostanza, modalità di preparazione/essiccazione, disponibilità del luogo) anche in assenza di prova piena; tali elementi possono giustificare l'apertura dell'istruzione e misure cautelari se ben motivati.
  • Per disporre misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.) è necessario dimostrare non solo una concreta ma anche un'"attuale" probabilità di recidiva: la motivazione deve evidenziare elementi specifici e recenti relativi alla personalità dell'indagato e alle modalità del fatto, non limitandosi ad asserzioni generiche o alla sola gravità del reato.
  • La mera appartenenza dell'immobile o l'emersione del silenzio dell'indagato non sono, di per sé, sufficiente sostegno probatorio dell'attribuibilità del fatto se non accompagnati da elementi che colleghino concretamente il reo al fatto (es. prove dirette o elementi indiziari collegati).
  • In assenza di precedenti penali e di elementi che dimostrino l'attualità del pericolo di reiterazione, il giudice deve valutare misure meno afflittive (es. obbligo di presentazione alla PG) come adeguate alternative prima di adottare misure detentive.
  • Se la motivazione del giudice sulle esigenze cautelari è generica o apparente, la Corte di legittimità può annullare il provvedimento limitatamente a quel profilo e rinviare per un nuovo esame conforme ai criteri di concretezza e attualità richiesti.

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