Cassazione Penale, Ordinanza n. 19840/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La difesa dell'imputato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tre condanne irrevocabili intervenute il 31 gennaio 2013, il 26 settembre 2016 e il 25 marzo 2021, relative a reati ex art. 7 legge n. 386 del 1990. Secondo il ricorso, il tribunale avrebbe erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la diversità delle persone offese, del contesto di commissione e l'ampio arco temporale. I motivi dedotti erano: erronea applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.; contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. La censura cercava di sostenere che la distanza temporale non fosse tale da escludere la continuazione e che la diversità di persona offesa e di luogo non fosse decisiva, ma senza indicare in modo puntuale quale fosse il medesimo disegno criminoso a monte delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza una critica analitica delle ragioni della decisione. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura di illogicità della motivazione, poiché dal provvedimento impugnato emergeva un percorso argomentativo coerente e non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione
richiamato come base normativa della richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva
indicato come riferimento dei reati oggetto delle pregresse condanne
implicito fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La continuazione in sede esecutiva richiede la dimostrazione di un medesimo disegno criminoso, che non può essere desunto in modo generico dalla mera omogeneità dei beni giuridici offesi o dalla sola ripetizione di reati della stessa specie.
- La presenza di persone offese diverse, contesti operativi differenti e un ampio intervallo temporale tra le condotte costituisce un indice rilevante contro l'unicità del programma criminoso, salvo che la difesa indichi specificamente gli elementi unificanti delle condotte.
- In cassazione non è sufficiente lamentare in modo apodittico un vizio di motivazione: occorre una critica analitica e puntuale alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile se il provvedimento impugnato mostra un percorso argomentativo coerente e logicamente comprensibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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