Cassazione Civile, Ordinanza n. 37816/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito complessivo di euro 105.464,33, fondato in parte su un decreto ingiuntivo non opposto relativo a retribuzioni e spese monitorie, in parte su trattamento di fine rapporto e in parte su retribuzioni asseritamente non corrisposte per vari periodi. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma minima, con privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. In sede di opposizione, il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provati i crediti retributivi quanto a quantum, periodo e causali, escludendo anche il diritto al TFR perché la società aveva versato la quota al Fondo di Tesoreria INPS. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità e vizi motivazionali, con violazione di varie norme processuali e sostanziali, perché il Tribunale avrebbe negato valore di ricognizione di debito a una autocertificazione proveniente dalla società in bonis; 2) vizi motivazionali e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non idonea una busta paga del 2015 a provare un credito del 2017; 3) violazione dell’art. 2094 c.c. e vizi motivazionali per aver negato retribuzioni del periodo di sospensione dell’attività, nonostante la sospensione fosse avvenuta in esecuzione di accordi sindacali; 4) omessa pronuncia sul credito da TFR ridotto in opposizione.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo. Ha affermato che la ricognizione di debito ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e, se munita di data certa, è opponibile alla curatela fallimentare; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto verificare la verità dell’allegazione sulla data certa e, in caso positivo, considerare presunto il rapporto fondamentale, gravando il curatore della prova contraria dell’inesistenza o invalidità del rapporto. Ha invece ritenuto corretta o comunque non censurabile la decisione sul secondo motivo, perché la motivazione del Tribunale era comprensibile e le doglianze sulla valutazione della prova erano inammissibili in cassazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la censura mirava a una rivalutazione del merito e non ricorreva alcun vizio motivazionale rilevante; ha rigettato l’ultimo motivo, osservando che il Tribunale aveva comunque esaminato la domanda sul TFR escludendone la fondatezza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2751-bis, primo comma, n. 1, c.c.
richiamato come titolo di privilegio per i crediti di lavoro ammessi, ma non oggetto di specifica interpretazione decisiva nella pronuncia
la ricognizione di debito produce presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale, salvo prova contraria
il curatore, una volta accertata l'opponibilità della ricognizione di debito, è onerato di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto fondamentale
art. 111 Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; rilevano solo mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità
la motivazione è censurabile solo nei limiti del vizio di nullità per mancanza o apparenza, non per semplice dissenso sulla valutazione del merito
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o disapplica la regola legale di valutazione
utilizzato per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento
utilizzato per le dedotte violazioni di legge
dopo la riforma del 2012 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non sulla contraddittorietà della motivazione
l'omessa pronuncia ricorre solo se manca totalmente la decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta
richiamato nel motivo sul diritto alla retribuzione del lavoratore, ma non oggetto di accoglimento
richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non è più deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
Massime di principio
- La ricognizione di debito, se dotata di data certa e opponibile al fallimento, fa presumere l'esistenza del rapporto fondamentale e sposta sul curatore l'onere di provare che il rapporto non è mai sorto, è invalido o si è estinto.
- La ricognizione di debito non è autonoma fonte dell'obbligazione: conserva efficacia solo se il rapporto fondamentale esiste ed è valido; la prova contraria può quindi superarne l'effetto presuntivo.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure sulla valutazione delle prove in doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che si alleghi l'utilizzo di prove non introdotte o l'attribuzione di un valore probatorio legalmente errato.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione è censurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per contraddittorietà, insufficienza o cattivo apprezzamento del merito, salvo il superamento del minimo costituzionale.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si confronta affatto con una domanda o eccezione; non ricorre se la domanda è stata comunque esaminata e respinta, anche implicitamente o sinteticamente.
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