Cassazione Penale, Sentenza n. 9462/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello contro la sentenza del Tribunale di Padova (10/10/2023) è stato dichiarato inammissibile perché l'elezione di domicilio allegata riportava la data dell'8/10/2023, anteriore alla data della sentenza, e quindi si ritenne mancante la dichiarazione/elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha sostenuto che la data indicata è un errore materiale: l'atto di procura speciale e l'elezione di domicilio allegati all'appello indicavano infatti il numero, la data e il deposito della sentenza impugnata, dimostrando che la sottoscrizione/revoca del mandato e l'elezione di domicilio erano state rese successivamente al deposito della sentenza. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato le questioni rimesse alle Sezioni Unite e le indicazioni delle Sezioni Unite (informazione provvisoria del 24/10/2024) secondo cui, per le impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi e che è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Alla luce di ciò e dell'evidenza dell'errore materiale nella data dell'elezione di domicilio, la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti richiesti e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma, all'epoca applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024, richiedeva il deposito insieme all'impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità; le Sezioni Unite hanno interpretato che è invece sufficiente un richiamo espresso e specifico nella impugnazione alla dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo, purché consenta l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
art. 581-quater, cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento come norma che disciplina il mandato specifico e l'elezione di domicilio in relazione all'impugnazione; il fatto che l'atto riportasse numero, data e deposito della sentenza ha fatto ritenere che il mandato e l'elezione fossero stati rilasciati dopo il deposito della sentenza, come previsto dalla disciplina citata.
Ha abrogato la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter; le Sezioni Unite hanno precisato che l'art. 581, comma 1-ter, resta applicabile alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024.
Sezioni Unite - informazione/provvisoria del 24/10/2024
Principio giurisprudenziale affermato: per l'art. 581, comma 1-ter, è sufficiente che l'impugnazione richiami in modo espresso e specifico la dichiarazione/elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione; inoltre la norma si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024.
Massime di principio
- La presenza nell'atto di impugnazione di una elezione di domicilio già versata nel fascicolo e richiamata in modo espresso e specifico è, di norma, sufficiente per evitare l'inammissibilità anche se la data riportata sull'atto allegato appare anomala: errori meramente materiali sulla data non devono determinare automaticamente l'inammissibilità quando il contenuto sostanziale dimostra che l'elezione è stata resa dopo il deposito della sentenza.
- La valutazione dev'essere sostanziale: il giudice deve accertare se, nel complesso degli atti, sia possibile individuare immediatamente e inequivocabilmente il luogo per la notificazione; in presenza di tale individuazione, vanno superati difetti formali non sostanziali.
- Quando si contesta un errore materiale (es. data errata, indicazione errata dell'ufficio), è utile allegare e richiamare documenti che comprovino la sequenza temporale e il contenuto (procura speciale, indicazione del numero/data/deposito della sentenza) per dimostrare la natura meramente formale dell'errore.
- A seguito dell'abrogazione normativa, è necessario verificare la data di proposizione dell'impugnazione: per quelle depositate fino al 24/08/2024 continua a trovare applicazione la disciplina previgente e l'interpretazione delle Sezioni Unite; per impugnazioni successive la disciplina potrebbe essere diversa e occorre adeguarsi alla normativa vigente.
- Per evitare rischi di inammissibilità, il difensore dovrebbe comunque inserire nell'atto di impugnazione un richiamo chiaro e specifico all'elezione/dichiarazione di domicilio e alla sua collocazione in fascicolo e correggere tempestivamente, con istanza o nota, eventuali errori materiali rilevati.
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