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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30733/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena in relazione a un reato in materia di armi. Il ricorso conteneva un solo motivo, formulato in modo generico: il difensore si doleva del mancato accoglimento dei motivi di appello richiamati per relationem, con particolare riferimento al diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza, secondo la Corte, era solo enunciata e non sorretta da ulteriori argomentazioni specifiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità e aspecificità delle censure. Ha rilevato che la sentenza di appello conteneva una motivazione adeguata sia sulla sussistenza del fatto ascritto all'imputato sia sul rigetto della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 l. n. 110 del 1975

    norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello, relativa a un reato in materia di armi; il ricorso non ne ha scalfito l'accertamento.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la sentenza di appello avesse motivato adeguatamente sul punto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: il mero richiamo ai motivi di appello, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, integra genericità e aspecificità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito; se la decisione impugnata ha già argomentato adeguatamente sul punto, una contestazione meramente assertiva non è idonea a superarla.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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