Cassazione Penale, Ordinanza n. 30733/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena in relazione a un reato in materia di armi. Il ricorso conteneva un solo motivo, formulato in modo generico: il difensore si doleva del mancato accoglimento dei motivi di appello richiamati per relationem, con particolare riferimento al diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza, secondo la Corte, era solo enunciata e non sorretta da ulteriori argomentazioni specifiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per assoluta genericità e aspecificità delle censure. Ha rilevato che la sentenza di appello conteneva una motivazione adeguata sia sulla sussistenza del fatto ascritto all'imputato sia sul rigetto della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello, relativa a un reato in materia di armi; il ricorso non ne ha scalfito l'accertamento.
la Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la sentenza di appello avesse motivato adeguatamente sul punto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: il mero richiamo ai motivi di appello, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, integra genericità e aspecificità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito; se la decisione impugnata ha già argomentato adeguatamente sul punto, una contestazione meramente assertiva non è idonea a superarla.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →