Cassazione Penale, Sentenza n. 4609/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano il rigetto dei ricorsi per riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo su conti correnti, carte, rapporti bancari, società, depositi e attività imprenditoriali. Le censure principali: mancata sussistenza del fumus commissi delicti; assenza del vincolo di pertinenzialità essenziale tra i beni sequestrati e i reati contestati; carenza di motivazione sul periculum in mora per il sequestro impeditivo e, per i rapporti finanziari, su ragioni che giustificassero il sequestro finalizzato alla confisca (art. 240 bis); errata trasformazione, da parte del Tribunale del riesame, della natura del sequestro originario (da impeditivo a finalizzato alla confisca) senza consentire il contraddittorio; omissione di valutazione degli elementi prodotti dalla difesa (documentazione reddituale, rapporti societari, cessazioni di collegamenti) e impiego di criteri astratti (es. mera sussumibilità astratta del fatto nella fattispecie penale, uso indiscriminato di indici ISTAT per la sperequazione reddituale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente i ricorsi, dichiarandoli fondati e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Motivazione: il Tribunale del riesame ha tenuto una motivazione apparente o del tutto carente, non ha svolto una autonoma e concreta valutazione degli elementi indiziari e non ha considerato gli elementi difensivi; ha applicato criteri errati rispetto alla verifica del fumus commissi delicti (richiedendo una verifica concreta e non mera sussumibilità); non ha adeguatamente motivato il periculum in mora richiesto per il sequestro impeditivo; ha trasformato senza contraddittorio la natura del sequestro in una misura finalizzata alla confisca allargata (art. 240 bis), violando il diritto di difesa. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza e rinvio per nuovo esame (con l'obbligo di valutare compiutamente e motivare i profili evidenziati).
Norme richiamate
Richiama il vizio della motivazione (motivazione apparente o mancante) come causa di annullamento: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia fornito una motivazione autonoma e sufficiente rispetto alle censure difensive.
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1, richiede periculum e pertinenzialità essenziale del bene) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2, richiede elementi specifici sulla confiscabilità e sul periculum in mora); la Corte ha rilevato omissioni e incoerenze nella qualificazione e nella motivazione applicata dal Tribunale.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Attribuisce al Tribunale del riesame il potere di annullare il provvedimento se manca autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento e degli elementi forniti dalla difesa; la Corte ha richiamato l'obbligo di considerare espressamente gli argomenti difensivi.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Rinvio alle disposizioni sul riesame (collegamento con art. 309): la Corte ha ricordato che le modifiche legislative consentono al Tribunale di riesame di invalidare provvedimenti privi della necessaria motivazione, ma non di integrare motivazioni mancanti.
Norma sulla confisca allargata per sproporzione patrimoniale: la Corte ha ricordato che l'accertamento della sproporzione richiede un confronto temporale e analitico tra redditi/acquisti e che deve essere motivata la ragionevolezza temporale della presunzione di illecita acquisizione.
Richiama il principio della gravità indiziaria per misure personali; la Corte distingue che per le cautele reali non è richiesta la stessa gravità ma comunque occorre un fumus concreto e motivato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo su beni di terzi o società richiede una motivazione autonoma, concreta e specifica: il giudice deve collegare gli elementi indiziari alla fattispecie concreta e considerare espressamente gli elementi forniti dalla difesa.
- Per il sequestro impeditivo (art. 321, comma 1) è necessario dimostrare il periculum in mora con elementi che provino la strumentalità essenziale (non occasionale) del bene alla possibile reiterazione criminosa.
- Per il sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 e art. 240 bis) occorre una motivazione specifica sul periculum in mora e sul giudizio di sproporzione patrimoniale: il raffronto deve essere fatto sui singoli acquisti e nel relativo arco temporale di "ragionevolezza".
- Il tribunale del riesame non può trasformare, senza consentire il contraddittorio, la natura giuridica della misura (es. da sequestro impeditivo a sequestro finalizzato alla confisca): ciò viola il diritto di difesa e la correttezza del contraddittorio.
- L'uso di criteri meramente astratti o di indici generici (es. indici ISTAT per stimare spese familiari) non sostituisce la necessità di acquisire e motivare elementi di fatto specifici che giustifichino la sproporzione o il fumus.
- In procedimenti plurisoggettivi il sequestro a fini di confisca deve essere riferito ai profitti direttamente imputabili a ciascun indagato; non è ammissibile un vincolo generale su patrimoni non riconducibili causalmente al reato contestato.
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