Sentenza n. 1366/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1409/2019, passata in giudicato, recante la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Catania, notificata in forma esecutiva al Comune, con la quale l’amministrazione era stata condannata alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 4.835,00 per il primo grado ed euro 4.132,50 per l’appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Il credito era stato inizialmente ammesso alla massa passiva gestita dall’OSL a seguito del dissesto del Comune. Dopo la conclusione della procedura di dissesto e il ritorno dell’ente in bonis, il Comune non aveva provveduto all’integrale pagamento; il ricorrente aveva inoltre rifiutato una proposta transattiva dell’ente. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza della Corte di Appello era irrevocabile, non essendo stata impugnata, ed era stata ritualmente notificata in forma esecutiva. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Persistendo l’inadempimento, il Comune di Floridia è stato ordinato a pagare quanto dovuto al ricorrente, oltre interessi legali fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Augusta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro sessanta giorni dall’insediamento e previa richiesta del ricorrente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non dà esecuzione a una sentenza irrevocabile di condanna al pagamento di somme, ritualmente notificata in forma esecutiva, il creditore può agire in ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla legge.
- La conclusione della procedura di dissesto e il ritorno dell’ente locale in bonis consentono al creditore, il cui credito era stato ammesso alla massa passiva, di chiedere l’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine determinato, comprensivo degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
- Per garantire l’effettività del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva su richiesta del creditore in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →