Cassazione Civile, Ordinanza n. 25824/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un appalto pubblico per un progetto di formazione locale, affidato a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da due società. La società capogruppo aveva ricevuto dalla mandante mandato speciale di rappresentanza per i rapporti con la stazione appaltante. Dopo l'esecuzione della prestazione e l'approvazione della rendicontazione finale, l'Amministrazione dispose il pagamento dell'intero saldo alla capogruppo, che nel frattempo era stata dichiarata fallita. La mandante sostenne che, a seguito del fallimento della capogruppo, il mandato si era sciolto e che il pagamento doveva essere effettuato in favore delle singole imprese del raggruppamento, agendo quindi per il recupero della somma. La Corte d'appello accolse la tesi della mandante e confermò la condanna dell'Amministrazione. In Cassazione la pubblica amministrazione dedusse: 1) violazione della legge fallimentare e della normativa sugli appalti pubblici, sostenendo che il fallimento della capogruppo non estingueva il mandato all'incasso e che il pagamento alla mandataria era quindi legittimo; 2) violazione delle norme su contratto, interpretazione e presunzioni, lamentando che non fosse provata la conoscenza, da parte dell'Amministrazione, della ripartizione interna delle quote del raggruppamento; 3) omessa motivazione sull'asserito accordo implicito di ripartizione del corrispettivo; 4) violazione delle norme sul pagamento al creditore apparente e sull'onere della prova, sostenendo che il pagamento al fallimento fosse stato eseguito in buona fede; 5) omessa motivazione sulla mancanza di buona fede; 6) omesso esame del comportamento della mandante, che avrebbe consapevolmente tollerato il pagamento alla capogruppo. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, mentre ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo perché diretti a sollecitare un diverso apprezzamento di merito e comunque non pertinenti alla ratio decidendi principale della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero. Ha affermato che, nell'appalto pubblico stipulato da imprese riunite in ATI, il fallimento della capogruppo mandataria determina lo scioglimento del rapporto di mandato ex art. 78 l. fall., con conseguente legittimazione della mandante ad agire direttamente per la quota di crediti ad essa imputabile; inoltre, il pagamento al rappresentante o creditore apparente libera il debitore solo se questi prova di avere confidato senza colpa nell'apparenza e che tale apparenza sia stata determinata da un comportamento colposo del vero titolare del credito. La Corte ha escluso che la mera conoscenza del pagamento integri acquiescenza o comportamento colposo della mandante, e ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito della Corte territoriale sulle risultanze probatorie. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
Il fallimento del mandatario/capogruppo determina lo scioglimento del rapporto di mandato, con effetti sulla legittimazione all'incasso dei crediti dell'appalto.
art. 23, comma 8, d.lgs. n. 406 del 1991
Nel raggruppamento temporaneo di imprese l'impresa capogruppo opera come mandataria, ma il fallimento della stessa incide sul rapporto di mandato.
art. 10, comma 1, lett. d), l. 11 febbraio 1994, n. 109
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli appalti pubblici e delle associazioni temporanee di imprese.
art. 13, comma 3, l. 11 febbraio 1994, n. 109
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli appalti pubblici e delle associazioni temporanee di imprese.
Richiamato solo come parametro della doglianza sulla fonte dell'obbligazione e sulla ripartizione dei crediti.
Richiamato nella censura relativa all'accordo e alla ripartizione delle quote del corrispettivo.
Richiamato nella censura interpretativa sull'esistenza di un accordo implicito di riparto.
Richiamato in tema di presunzioni per contestare l'accertamento della conoscenza della ripartizione delle quote.
Richiamato per la doglianza di omessa motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il nuovo perimetro del vizio motivazionale, non più esteso alla rivalutazione del merito.
Il pagamento al creditore o rappresentante apparente libera il debitore di buona fede solo se prova l'affidamento senza colpa e il comportamento colposo del titolare apparente.
Richiamato in tema di onere della prova sulla buona fede e sull'apparenza.
Massime di principio
- Nel raggruppamento temporaneo di imprese, il fallimento della capogruppo mandataria determina lo scioglimento del mandato; conseguentemente, ciascuna impresa mandante può agire direttamente verso il committente per la quota di credito ad essa imputabile, mentre il pagamento al soggetto fallito non sana automaticamente l'obbligazione verso le altre imprese.
- Il debitore che invoca l'apparenza per sostenere la liberazione ex art. 1189 c.c. deve provare non solo di aver confidato senza colpa nella situazione apparente, ma anche che tale apparenza sia stata ingenerata da un comportamento colposo del vero titolare del diritto.
- La mera conoscenza, da parte del creditore reale, del pagamento effettuato al soggetto apparente non equivale di per sé ad approvazione tacita né integra automaticamente una condotta colposa idonea a fondare la buona fede del solvens.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando la censura si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
- Le censure che non colpiscono la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali.
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