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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14856/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale, limitando però alcuni capi e rideterminando la pena. Le censure mirano a: vizio di motivazione e violazione di legge sulla affermazione di responsabilità (mancata prova che i beni provenissero da reati; insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio; mancata integrazione degli elementi del reato ex art. 648-ter c.p.; molti beni rinvenuti occultati non destinati alla vendita); omissione di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche; motivazione apodittica sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti di pena; errata qualificazione giuridica delle condotte (art. 648-ter c.p.) e carenza motivazionale sulle esigenze di destinazione economica dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato vizi motivazionali nella sentenza impugnata ma, d'ufficio, ha constatato l'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (termine massimo di quindici anni comprensivo di interruzioni, considerati i fatti sino al 10 gennaio 2017). Per tale motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; non ha pronunciato una assoluzione di merito in quanto non era possibile desumere con evidenza l'insussistenza del fatto-reato dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    Norma richiamata quale capo di imputazione per ricettazione; la Corte ha esaminato profili di motivazione relativi alla prova della provenienza illecita dei beni

  • art. 648-ter c.p.

    Norma relativa alla ricettazione continuata o all'attività organizzata di ricettazione; la Corte ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello circa gli elementi costitutivi (in particolare la destinazione economica dei beni), ma ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel capo a) per eventuale concorso di reati; utilizzato nella ricostruzione dell'imputazione originaria

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; i ricorrenti hanno invocato violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di tali letture

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che disciplina l'effetto dell'annullamento: la Corte ha applicato il principio per dichiarare la non punibilità per estinzione del reato e per annullare senza rinvio quando la causa estintiva è intervenuta

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Norme sul computo dei termini di prescrizione e delle interruzioni; la Corte le ha utilizzate per calcolare il termine massimo di prescrizione (anni quindici) e constatare l'estinzione dei reati

  • Sezioni Unite, n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, avendo efficacia immediata una causa estintiva del reato, in caso di annullamento il giudice del rinvio non può essere chiamato a riconoscere la causa estintiva; la Corte pertanto annulla senza rinvio

Massime di principio

  • Se dopo la sentenza impugnata interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per intervenuta estinzione, anche se residuano vizi della motivazione: la causa estintiva prevale sulla necessità del rinvio per decidere il merito
  • La dichiarazione di estinzione del reato non equivale a una assoluzione di merito; la Cassazione evita l'assoluzione solo quando non è possibile accertare con evidenza l'insussistenza del fatto-reato dagli atti
  • Per i reati di ricettazione e relativi reati connotati da "destinazione economica" dei beni (art. 648-ter c.p.), è necessario che il giudice di merito motivi con attenzione sulla concreta destinazione commerciale o organizzata dei beni; il rinvenimento occulto in ambito domestico non esclude automaticamente la destinazione economica, ma va motivatamente valutato
  • La mancata o insufficiente motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche o sulle maggiorazioni di pena costituisce vizio censurabile in Cassazione: il giudice deve sempre affrontare e motivare tali profili
  • Il calcolo della prescrizione richiede considerazione del termine base e di eventuali interruzioni/sospensioni (artt. 157 e 161 c.p.); la prescrizione può cogliere reati anche se la sentenza di merito presenta vizi, comportando l'estinzione e l'annullamento senza rinvio
  • In casi simili, chi impugna dovrebbe sollevare con chiarezza le censure relative alla qualificazione giuridica delle condotte e alla prova della destinazione economica dei beni; il pubblico ministero può comunque richiedere l'annullamento per prescrizione se il calcolo dei termini lo giustifica

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