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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00208/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici stipulato tra una società pubblica e un’impresa esecutrice. In sede arbitrale, l’appaltatrice aveva ottenuto la condanna dell’ente appaltante al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni, saldo del corrispettivo e rimborso di anticipazioni ai collaudatori. L’ente aveva impugnato il lodo davanti alla Corte d’appello, contestando in particolare la competenza arbitrale e il merito di alcune statuizioni economiche. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che l’arbitrato avesse fonte pattizia per effetto dei richiami contrattuali alla disciplina dell’art. 32 della L. n. 109/1994 e che l’ente avesse comunque rinunciato alla declinatoria di competenza mediante condotte successive, tra cui la nomina del proprio arbitro. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla disciplina dell’arbitrato negli appalti pubblici e delle regole ermeneutiche contrattuali, sostenendo che il richiamo contrattuale alla normativa non trasformava l’arbitrato in fonte negoziale e che, per gli appalti dell’ANAS, operava una disciplina legale che rendeva l’arbitrato facoltativo e quindi derogabile unilateralmente; 2) violazione della disciplina sulla competenza arbitrale e dell’art. 817 c.p.c., contestando che la nomina dell’arbitro potesse valere come rinuncia alla precedente declinatoria; 3) violazione di norme sul merito della responsabilità e del calcolo dei danni, censurando l’inammissibilità delle doglianze sul ritardo nella redazione dello stato finale dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d’appello sulla natura della clausola arbitrale e sulla pretesa rinuncia alla declinatoria di competenza. Ha affermato che, negli appalti stipulati dall’ANAS, il rinvio contrattuale alla disciplina pubblicistica ha valore meramente ricognitivo della fonte legale e non negoziale, con la conseguenza che la competenza arbitrale è derogabile mediante declinatoria unilaterale della pubblica amministrazione. Ha inoltre precisato che tale declinatoria è un atto unilaterale sostanziale esterno al processo, che richiede una volontà chiara e inequivoca e non è di per sé superata da successive scelte difensive o dalla nomina dell’arbitro. È stato dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

    Richiamo contrattuale non idoneo, nel caso degli appalti ANAS, a trasformare la disciplina in fonte negoziale; la norma opera come rinvio alla disciplina legale pubblicistica.

  • art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063

    La questione della facoltatività dell’arbitrato richiamata da questa disciplina è irrilevante quando la fonte dell’arbitrato è una specifica previsione legale per gli appalti ANAS.

  • art. 817 c.p.c.

    La nomina dell’arbitro non comporta automaticamente rinuncia alla declinatoria di competenza già sollevata, se non esprime in modo univoco tale volontà.

  • art. 241 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’impugnabilità del lodo anche per violazioni di regole di diritto relative al merito; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 172 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato dal ricorrente in relazione al computo dei tempi e alla contabilità finale dei lavori; motivo assorbito.

  • art. 173 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato dal ricorrente in relazione al computo dei tempi e alla contabilità finale dei lavori; motivo assorbito.

  • art. 1223 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il criterio di quantificazione del danno; motivo assorbito.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il criterio di imputazione dei danni; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria; motivo assorbito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la clausola compromissoria doveva essere interpretata considerando l’intero testo contrattuale.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere un’interpretazione utile della clausola contrattuale.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione complessiva e sistematica del contratto.

  • art. 1371 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto nei casi dubbi.

  • art. 1636 c.c.

    Norma citata nel ricorso come parte del gruppo di disposizioni interpretative richiamate dalla difesa; dal testo non emerge una specifica applicazione nel decisum.

Massime di principio

  • Negli appalti pubblici, il semplice richiamo nel contratto o nel capitolato a norme di legge che disciplinano l’arbitrato non basta, di per sé, a trasformare la clausola in una pattuizione autonoma se la fonte della disciplina resta legale e non negoziale.
  • Quando la legge attribuisce all’amministrazione la facoltà di sottrarsi all’arbitrato, la declinatoria di competenza costituisce esercizio di un diritto potestativo sostanziale che richiede una volontà chiara e univoca.
  • La nomina dell’arbitro da parte della parte pubblica non implica automaticamente rinuncia alla precedente eccezione o declinatoria di competenza, se non risulta una manifestazione inequivoca di abbandono di tale scelta.
  • Nei giudizi di impugnazione del lodo, la censura che investe la competenza arbitrale deve essere esaminata prima del merito, restando assorbite le questioni ulteriori quando il vizio sulla competenza comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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