Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13106/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di domande proposte nei confronti di una banca per il pagamento di compensi asseritamente dovuti in esecuzione di contratti aventi a oggetto la canalizzazione o segnalazione di potenziali clienti per la stipula di finanziamenti e leasing, nonché per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale; era stata inoltre chiesta la risoluzione di un contratto concluso da una società poi estinta e la corresponsione dell’indennità ex art. 1751 c.c. Il Tribunale aveva accolto solo in parte le domande e la Corte d’appello aveva respinto l’appello principale della società incorporante, ritenendo che, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società originaria, non si fosse verificato il fenomeno successorio invocato perché l’oggetto del giudizio riguardava mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e non diritti già entrati nel patrimonio trasferibile. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la titolarità dei crediti in capo alla società incorporante, quale successore della società estinta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, che la costituzione del fallimento sopravvenuto della società ricorrente nel giudizio di legittimità integra un intervento non ammissibile, poiché nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non opera l’interruzione del processo per eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. Nel merito del motivo unico, ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, si trasferiscono ai soci i soli diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, mentre restano escluse le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e i crediti incerti o illiquidi. Poiché la sentenza impugnata aveva qualificato le posizioni azionate come mere pretese, la censura che insisteva sulla successione ex art. 2495 c.c. è stata reputata non specificamente idonea a incrinare tale argomentazione.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La norma viene invocata per sostenere la successione nei rapporti della società cancellata; la Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ribadisce che il fenomeno successorio riguarda solo diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione, non le mere pretese.

  • art. 1751 c.c.

    È richiamato quale base della domanda di indennità connessa al rapporto contrattuale estinto, ma la decisione non entra nel merito della relativa spettanza.

  • art. 299 c.p.c.

    È richiamato per escludere l’interruzione del processo nel giudizio di cassazione per eventi sopravvenuti.

  • art. 302 c.p.c.

    È richiamato per affermare che nel giudizio di legittimità non sono ipotizzabili gli adempimenti conseguenti all’interruzione del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato con riferimento al deposito delle memorie nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione del processo per gli eventi che colpiscono la capacità di stare in giudizio di una parte; il curatore fallimentare non può intervenire in sostituzione del fallito se la costituzione sopravviene dopo la notificazione e il deposito del ricorso.
  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il trasferimento ai soci riguarda i soli diritti e beni non inclusi nel bilancio di liquidazione; sono invece escluse le mere pretese, anche se già azionate o astrattamente azionabili in giudizio, nonché i crediti ancora incerti o illiquidi che avrebbero richiesto ulteriori attività di accertamento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa qualificazione giuridica senza censurare il punto decisivo della motivazione.
  • Quando la controversia verte su pretese creditorie ancora incerte al momento dell’estinzione della società, la parte che invoca la successione non può limitarsi ad affermare la titolarità del credito, ma deve superare la qualificazione del giudice di merito come mera pretesa non trasferita.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.