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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34482/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto cinque motivi: (1) vizio di identificazione dell'indagato con l'utilizzatore del criptotelefonino identificato col nickname "Glock" (contestando la valutazione basata su localizzazioni dei telefoni); (2) insufficienza dei gravi indizi in ordine al reato associativo e vizio di motivazione circa la partecipazione al sodalizio; (3) mancata prova dell'accettazione della proposta di acquisto di 10 kg di cocaina (capo A20) per assenza di risposte di Strangio nelle chat; (4) dubbio identificativo sul riferimento al "cognato" in chat (Giorgi ha tre cognati); (5) carenza delle esigenze cautelari e mancata valutazione idonea di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), oltre a dedotte violazioni processuali (art. 125, 273, 291, 292 cpp e norme DPR 309/1990).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili per aspecificità, ha richiamato il divieto per la Cassazione di rinnovare la valutazione di merito sui fatti e ha confermato che l'identificazione del ricorrente nell'utente del criptotelefonino "Glock" è plausibile alla luce di più elementi (spostamenti coerenti, legami parentali, messaggi di auguri coincidenti con la data di nascita). Ha altresì ritenuto sussistente, nei limiti cautelari, il ruolo associativo dello Strangio quale finanziatore e stabile acquirente di ingenti quantitativi di cocaina, la rilevanza probatoria delle chat (anche se incomplete) e la legittimità della custodia cautelare in carcere alla luce dell'enorme volume di droga, delle ingenti somme investite, della pericolosità dimostrata da reati in materia di armi e precedenti per stupefacenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; è stata invocata per i singoli reati di compravendita e importazione di stupefacenti contestati a Strangio.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui la partecipazione può manifestarsi anche come fornitura stabile/finanziamento, purché con consapevolezza e volontà di contribuire all'attività del sodalizio.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza difensiva come parametro procedurale; la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato, ritenendo le censure generiche o aspecifiche.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulle impugnazioni cautelari richiamata nelle doglianze; Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi secondo la giurisprudenza consolidata.

  • art. 291 e art. 292, comma 2, lett. c) bis c.p.p.

    Norme sulla decisione del tribunale del riesame e sui requisiti di motivazione; la Corte ha ricordato che l'ordinanza del riesame non richiede una autonoma valutazione identica a quella del giudice che emette la misura inaudita altera parte e che vizi della motivazione o motivazione assente o apparente sono i soli rimedi in Cassazione.

  • art. 274 e art. 275 c.p.p.

    Norme sulle esigenze cautelari e sulle misure non custodiali; la Corte ha applicato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, ritenendo la custodia in carcere adeguata dati i fattori di pericolosità e il volume delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito e rigettare fatti e prove già valutati dal giudice del merito: le censure devono evidenziare specifici vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
  • L'identificazione di un indagato tramite criptotelefonini può reggersi su un apprezzamento complessivo di elementi circostanziali (movimenti coordinati, rapporti parentali, coincidenze temporali come messaggi di auguri), non solo su singole localizzazioni temporanee dei dispositivi.
  • La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è una fattispecie a forma libera: la prova può emergere anche dalla stabile disponibilità a fornire o finanziare ingenti quantitativi di droga, purché dimostrata la consapevolezza e volontà di contribuire al sodalizio.
  • Chat incomplete o messaggi mancanti possono comunque avere valore indiziario se nel loro insieme mostrano una narrazione coerente (inizio trattativa, accordo, consegna, commenti successivi).
  • Per ottenere misure meno afflittive in presenza di gravi indizi relativi a ingenti traffici e rilevanti elementi di pericolosità (armi, precedenti, grandi somme), è necessario fornire elementi concreti che superino la presunzione legislativa di adeguatezza della custodia cautelare.
  • Censure generiche o aspecifiche sulla motivazione dell'ordinanza di riesame sono spesso dichiarate inammissibili: i motivi devono confrontarsi puntualmente con le ragioni poste dal giudice del merito.
  • Nel contesto cautelare i ruoli come "finanziatore" o "fornitore stabile" possono giustificare l'inclusione in un'organizzazione criminale anche senza prove di ogni singolo episodio di vendita.

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