Cassazione Civile, Ordinanza n. 29139/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel corso di un giudizio tributario avverso avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2006 e 2007, l'Ufficio, a seguito di un'istanza del contribuente, aveva emesso nuovi avvisi con riduzione della pretesa, lasciando però ferma la parte residua del credito fiscale non ritenuta indebita. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere. L'Agenzia ha impugnato la sentenza denunciando violazione dell'art. 2-quater del d.P.R. n. 564 del 1994 e dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la riduzione in autotutela non integrava rinuncia totale alla pretesa, ma soltanto revoca parziale, con permanenza dell'interesse delle parti e necessità di una decisione nel merito sulla residua pretesa erariale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la rettifica in diminuzione di un avviso di accertamento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma una revoca parziale dell'originaria pretesa. Perciò non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando permane una pretesa tributaria residua. La sentenza impugnata è stata integralmente cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, affinché riesamini nel merito la debenza dei maggiori tributi al netto delle somme annullate in autotutela, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2-quater del d.P.R. n. 564 del 1994
L'autotutela che riduce l'originaria pretesa fiscale non comporta necessariamente l'eliminazione integrale dell'atto, ma può operare come revoca parziale.
art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale parametro normativo della contestazione sulla legittimità della pretesa e delle sue modifiche in sede di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene indicato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La riduzione in autotutela di un avviso di accertamento non equivale a rinuncia integrale alla pretesa tributaria, ma integra una revoca parziale dell'atto originario.
- In presenza di autotutela solo parziale, non ricorre cessazione della materia del contendere se permane un credito fiscale residuo ancora controverso.
- Quando l'ufficio ridetermina in diminuzione l'imposta accertata senza abbandonare la residua pretesa, il giudice deve decidere nel merito sulla fondatezza della parte ancora dovuta, escludendo solo gli importi annullati.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere è impropria se una delle parti conserva interesse alla decisione sulla porzione residua della pretesa fiscale.
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